Cassazione Penale, Sentenza n. 3154/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse a seguito della rinuncia intervenuta da parte della ricorrente. La Corte ha richiamato che la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia; le forme non sono tassative a pena di inammissibilità purché la provenienza sia certa e la volontà chiaramente espressa. Per le ragioni della rinuncia non sono state disposte spese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza/ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente quale terza interessata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Catanzaro. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione ma ha successivamente rinunciato al ricorso mediante atto depositato in Cancelleria il 02/10/2023.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato l'art. 591 c.p.p. per dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse a seguito della rinuncia dell'impugnante.
art. 589 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'art. 589 c.p.p. affermando che la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia; le forme non sono richieste a pena d'inammissibilità, è però necessaria la sicura provenienza dal soggetto legittimato e una volontà chiaramente espressa.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione estingue l'interesse a procedere e rende il ricorso inammissibile: prima di impugnare valutare la volontà di proseguire fino alla decisione definitiva.
- La rinuncia è irrevocabile e recettizia: una volta depositata e riconosciuta valida dalla cancelleria, non può essere ritirata.
- Non sono richieste forme rigidissime per la validità della rinuncia, ma deve risultare con sicurezza la provenienza dal soggetto legittimato e una volontà chiara; quindi la rinuncia può anche essere formalizzata tramite atto depositato dal difensore se risulta inequivoca.
- La Corte può decidere di non pronunciare sulle spese quando la rinuncia è motivata da ragioni giustificative; valutare sempre le conseguenze economiche prima della rinuncia.
- In situazioni analoghe verificare tempestivamente la documentazione di rinuncia (data, sottoscrizione, deposito in cancelleria) e la corrispondenza tra chi ha titolo a rinunciare e l'atto depositato, per evitare contestazioni di legittimità o di autenticità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3121/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3122/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3123/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →