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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15804 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha chiesto il rimborso dell'IRPEG versata per gli anni 1993, 1994 e 1995, sostenendo di avere diritto alla riduzione dell'aliquota prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 per gli enti di interesse generale aventi finalità esclusivamente culturali. Con quattro motivi di ricorso ha contestato, da un lato, che i crediti esposti nelle dichiarazioni dei redditi si fossero consolidati per mancata rettifica dell'Amministrazione entro i termini di legge e, dall'altro, che gravasse sulla Fondazione l'onere di provare i requisiti per l'agevolazione, sostenendo invece che tale onere spettasse all'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la scadenza dei termini per l'accertamento non rende automaticamente definitivo il credito indicato in dichiarazione, poiché l'Amministrazione può contestare il credito anche successivamente, nell'ambito della domanda di rimborso. Ha inoltre ritenuto che la Fondazione dovesse provare concretamente, per ciascun periodo d'imposta, lo svolgimento prevalente o esclusivo di attività sociale e culturale, diversa dal controllo e dalla gestione delle partecipazioni bancarie. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 153 del 1999 non è stata ritenuta retroattiva. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 9.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6

    riduzione a metà dell'aliquota IRPEG per determinati enti e istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali

    L'agevolazione ha carattere eccezionale e si applica restrittivamente agli enti che dimostrino di possedere concretamente i requisiti e di svolgere le attività agevolate.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis, 42 e 43

    La scadenza dei termini previsti per la liquidazione o la rettifica della dichiarazione limita il potere dell'Amministrazione di accertare propri crediti, ma non impedisce di contestare un credito richiesto dal contribuente a rimborso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 38 e 41

    Le norme sul rimborso non impongono all'Amministrazione di rettificare preventivamente la dichiarazione entro i termini dell'accertamento; pertanto, il credito esposto non si consolida automaticamente.

  • D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12

    La riforma delle fondazioni bancarie e l'attribuzione della personalità giuridica privata non hanno efficacia interpretativa o retroattiva sui periodi d'imposta anteriori.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi pretende il rimborso o l'applicazione di un'agevolazione deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Nel caso delle fondazioni bancarie, occorre dimostrare l'effettivo svolgimento di attività prevalentemente o esclusivamente sociale e culturale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24

    Le questioni e le eccezioni devono essere introdotte nel processo tributario secondo le forme e i termini previsti; una questione sostanziale non adeguatamente dedotta nel ricorso introduttivo non può essere recuperata tardivamente come semplice replica.

Massime di principio

  • L'indicazione di un credito nella dichiarazione dei redditi non equivale, da sola, a un riconoscimento definitivo del credito: in sede di rimborso l'Amministrazione può ancora verificarne la spettanza, anche dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento.
  • Chi chiede un rimborso fiscale deve dimostrare tutti i fatti e i requisiti che fondano il diritto, soprattutto quando invoca un'agevolazione tributaria di carattere eccezionale.
  • Le agevolazioni fiscali non possono essere applicate per analogia a soggetti o attività non espressamente ricompresi nella norma; la finalità effettivamente perseguita e l'attività concretamente svolta sono determinanti.
  • Una disciplina successiva più favorevole non si applica retroattivamente ai periodi precedenti, salvo che il legislatore le attribuisca espressamente natura interpretativa.
  • Nel processo tributario il contribuente deve allegare e provare tempestivamente le circostanze rilevanti già nel ricorso introduttivo, senza fare affidamento sulla mancata contestazione preventiva dell'Amministrazione.

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