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Ordinanza

Ordinanza n. 77/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza n. 419/2025 del 24.11.2025, nella parte in cui è stata disposta in favore di Anpas Comitato Regionale Lombardia Odv, in compartecipazione con Croce Azzurra Associazione di volontari abbiatensi ODV ETS per la gestione della postazione h24, l’assegnazione definitiva dell’affidamento del servizio in forma continuativa di soccorso sanitario in emergenza urgenza “118” della Regione Lombardia relativamente al lotto MI-001/A; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ATA SOCCORSO ODV il 12\1\2026: - della medesima deliberazione gravata con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202505234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione definitiva dell'affidamento del servizio continuativo di soccorso sanitario in emergenza urgenza 118, lotto MI-001/A, postazione h24 di Abbiategrasso, in favore di un raggruppamento di organizzazioni di volontariato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la deliberazione del Direttore Generale di AREU n. 419/2025, contestando l'attribuzione alla controinteressata di 12 punti per il criterio tabellare A2, relativo alla distanza della sede dal punto di stazionamento ottimale, anziché dei 11 punti ritenuti spettanti, nonché l'attribuzione di 5 punti per il criterio B4, relativo ai rapporti con gli enti locali del territorio. Con riferimento al criterio A2, la ricorrente ha sostenuto che il calcolo della distanza e l'applicazione della lex specialis fossero erronei. Con i motivi aggiunti ha contestato anche il punteggio B4, deducendo che la controinteressata non avrebbe dimostrato il numero di convenzioni necessario per ottenere 5 punti. È stata inoltre prospettata un'ulteriore doglianza concernente l'attribuzione di 2 punti per il criterio A3, relativo all'autorimessa chiusa. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'atto impugnato. Le parti resistenti hanno rinunciato ai termini a difesa sui motivi aggiunti, consentendone la trattazione nella medesima camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Quanto al criterio A2, ha ritenuto prima facie legittimo il punteggio di 12 attribuito alla controinteressata: la lex specialis imponeva di calcolare la distanza tra la sede dichiarata e il punto di stazionamento ottimale mediante Google Maps, secondo le modalità prescritte, e i chiarimenti di gara stabilivano che, in caso di differenza tra i due tragitti, dovesse essere considerato quello più breve. La distanza di 1.600 metri risultava quindi compresa nel limite del 50% della prima distanza, corrispondente all'attribuzione di 12 punti, anziché di 11. Quanto al criterio B4, la documentazione acquisita dimostrava la stipulazione di più di cinque convenzioni con enti locali nel decennio precedente, integrando il presupposto per l'attribuzione di 5 punti. Il TAR ha ritenuto non necessario esaminare l'ulteriore censura relativa ai 2 punti per l'autorimessa chiusa, poiché anche l'eventuale decurtazione di tali punti avrebbe lasciato la controinteressata al primo posto, con 63,79 punti contro i 63,6 della ricorrente. Sono stati quindi respinti anche gli effetti dei precedenti decreti cautelari monocratici favorevoli e non ne sono stati confermati gli effetti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'assenza del necessario fumus boni iuris.

  • art. 57 c.p.a.

    È stato applicato per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare della legittimità del punteggio di gara, il giudice deve verificare la coerenza dell'operato della stazione appaltante con i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dalla lex specialis e dai chiarimenti di gara pubblicati.
  • Quando la lex specialis e i chiarimenti stabiliscono che, per il calcolo della distanza rilevante ai fini del punteggio, deve essere considerato il tragitto più breve tra i due possibili percorsi, la stazione appaltante può legittimamente utilizzare tale distanza per attribuire il punteggio tabellare.
  • Una censura relativa a un singolo punteggio non può condurre alla sospensione dell'aggiudicazione quando, anche ipotizzando la decurtazione del punteggio contestato, l'aggiudicatario conserverebbe comunque il primo posto in graduatoria.
  • In sede cautelare, il giudice può non esaminare ulteriori doglianze sul punteggio quando, alla luce degli elementi già valutati, l'eventuale accoglimento di tali doglianze non sarebbe comunque idoneo a modificare l'esito della gara.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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