Sentenza n. 147/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 814/2023 in data 6 dicembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, del capo della sentenza del Tribunale di Parma che imponeva l’attribuzione di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali risultava inoltre decorso. Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti e non hanno contestato l’omesso adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, l’obbligo amministrativo di attribuire l’importo dovuto tramite la Carta elettronica e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza in presenza di una decisione giurisdizionale divenuta ineseguita da parte dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Stabilisce il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso ha contribuito a rendere esperibile il giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato dalla sentenza del giudice ordinario per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un obbligo posto a carico di un’amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non abbia adempiuto al comando giudiziale.
- La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell’inadempimento, consentono al giudice dell’ottemperanza di ritenere comprovata la persistente inesecuzione dell’obbligo.
- Per le amministrazioni statali, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della pronuncia a un domicilio digitale idoneo, costituisce presupposto per l’attivazione dell’esecuzione forzata del provvedimento giurisdizionale mediante giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una specifica richiesta della parte vittoriosa.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
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