Sentenza del 30/12/2022 n. 6510 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata Sottoscrizione Autografa - Invalidita' - Non Sussiste. (1° massima). Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, artt. 25, 26. art. 149 bis c.p.c. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU 7665/2016; Cass. 11383/2016; Cass. 9872/2016; Cass. 24018/2016. Notificazione - Notificazione cartella di pagamento a mezzo di pec - Copia su supporto informatico - Obbligo di sottoscrizione con firma digitale - Non sussiste. (2° massima). Accertamento - Controllo liquidatorio - Cartella di pagamento - Motivazione tramite rinvio alla dichiarazione - Legittimita' - Cartella di pagamento- Obbligo di motivazione in merito agli accessori - Contenuto. (3° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella per presunta invalidità per mancata sottoscrizione autografa del funzionario, per notifica via PEC senza firma digitale sulla copia informatica e per carenza di motivazione del controllo liquidatorio e del calcolo degli accessori/interessi (la cartella si limitava a richiamare la dichiarazione).
La decisione
Il giudice ha respinto le censure del ricorrente. Ha ritenuto che la mancata sottoscrizione autografa non comporti invalidità quando l'atto sia comunque riconducibile all'autorità emittente e il modello ministeriale non richiede autografo ma solo intestazione. Ha affermato la validità della notifica tramite PEC con copia informatica (PDF) senza obbligo di sottoscrizione digitale del funzionario ai sensi dell'art. 26 co.20 d.P.R. 602/1973. Ha inoltre ritenuto legittimo il controllo liquidatorio motivato mediante rinvio alla dichiarazione quando il contribuente è in grado di conoscere i presupposti e che la quantificazione degli accessori è corretta se consente al debitore di ricostruire agevolmente i criteri e verificare il calcolo con una semplice operazione matematica. Conseguenza: la cartella è stata confermata.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 26
Consente la notifica della cartella a mezzo PEC e legittima l'utilizzo di copie informatiche (PDF) senza imporre la sottoscrizione digitale del funzionario per la validità della notifica.
d.P.R. 602/1973, art. 25
Disciplina modalità generali di notificazione delle cartelle di pagamento; non pretese di firma autografa se il modello ministeriale non la richiede.
art. 149‑bis c.p.c.
Riguarda la forma e il valore probatorio degli atti informatici e delle notificazioni; nel contesto delle cartelle la normativa non impone la firma digitale della copia informatica allegata alla PEC.
c.p.c. art. 156
Richiami normativi impiegati per valutare la legittimità della motivazione per rinvio alla dichiarazione nel controllo liquidatorio (vale la regola che la motivazione è adeguata se il contribuente può ricostruire i presupposti).
d.P.R. 600/1973, art. 36‑bis
Rilevanze normative sull'accertamento e sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni, utili a giustificare il rinvio alla dichiarazione stessa nel controllo liquidatorio.
d.P.R. 602/1973, art. 20
Norme sulla riscossione e sugli obblighi dell'agente della riscossione in relazione agli importi da esigere e alle modalità di notifica.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione autografa non invalida la cartella se l'atto è chiaramente riconducibile all'autorità emittente e la legge o il modello non richiedono l'autografia.
- La notifica della cartella via PEC è valida anche se la copia informatica non è sottoscritta digitalmente dal funzionario, purché sia rispettata la disciplina delle notificazioni telematiche (es. art. 26 d.P.R. 602/1973) e sia prodotto il duplicato informatico o la copia PDF.
- Il controllo liquidatorio può essere motivato con il mero rinvio alla dichiarazione quando il contribuente è in grado di conoscere i presupposti e ricostruire la pretesa; non è sempre necessaria una motivazione analitica aggiuntiva.
- Per gli accessori/interessi è sufficiente che la cartella riporti la quantificazione esatta e permetta di ricostruire i criteri di calcolo mediante una semplice operazione matematica; in mancanza di tale possibilità la motivazione può essere censurata.
- Nel valutare un'impugnazione il contribuente deve dimostrare l'effettiva lesione (ad es. impossibilità di verificare la provenienza dell'atto o l'impossibilità di ricostruire i calcoli) per ottenere l'annullamento.
- In caso di notifica informatica è consigliabile conservare ricevute PEC, file allegati e metadati della trasmissione per dimostrare la regolarità della notifica in sede di opposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 293 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 958 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 959 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 6469 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 6476 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 6481 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →