Sentenza n. 4592/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare. del decreto cat. a12/2023/imm/1 sez. dinieghi 7l.v. 186 del Questore di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di aggiornamento e revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata per ritenuta pericolosità sociale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Napoli ha respinto l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata e ha revocato il titolo, ritenendolo socialmente pericoloso sulla base di una condanna alla reclusione di un anno e due mesi per tentata estorsione. Ha dedotto l'insufficienza dell'istruttoria e l'illegittimità del giudizio di pericolosità, sostenendo che l'amministrazione avesse operato un automatismo fondato sulla sola condanna penale, senza considerare la sua lunga permanenza in Italia dall'inizio del secolo, l'attività lavorativa svolta dal 2007 al 2022, l'invalidità civile, il percepimento di pensioni e le gravi condizioni di salute, con necessità di proseguire le cure. Ha inoltre rappresentato che il fatto penale, pur grave, era maturato nell'ambito della rottura di una relazione affettiva e non dimostrava l'appartenenza a organizzazioni criminali o l'abituale dedizione ad attività delittuose. L'amministrazione ha chiesto il rigetto, valorizzando la gravità del reato come elemento sintomatico del mancato inserimento sociale e della pericolosità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'autorità amministrativa. Ha ritenuto violato l'art. 9 d.lgs. 286/1998 perché la Questura non aveva considerato la durata del soggiorno in Italia né l'effettivo inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente. Il giudice ha inoltre rilevato che la valutazione di pericolosità era fondata su un automatismo derivante dalla sola condanna, accompagnato da formule stereotipiche non correlate alla concreta vicenda: il reato, sebbene grave, era riconducibile a una dinamica patologica conseguente alla fine di una relazione e non consentiva, in assenza di ulteriori elementi, di ritenere il ricorrente abitualmente dedito a traffici delittuosi, mantenuto dai proventi di attività criminose o dedito alla commissione delle specifiche categorie di reati richiamate dall'art. 1 d.lgs. 159/2011. Il provvedimento non aveva dimostrato la pericolosità sociale sulla base di un complesso di elementi concreti e non aveva svolto alcuna ponderazione tra l'interesse pubblico all'allontanamento e gli interessi individuali del ricorrente, anche considerando la sua lunga permanenza, il radicamento e le precarie condizioni di salute. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata richiede la considerazione della durata del soggiorno e dell'effettivo inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato.
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
soggetti “che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”; soggetti “che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”; soggetti “che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”
L'appartenenza alle categorie di soggetti socialmente pericolosi deve essere dimostrata mediante elementi di fatto concreti; la sola condanna per un grave reato, isolatamente considerata, non consente di desumere automaticamente la pericolosità sociale.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in forma semplificata nella camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata non può fondarsi sulla sola esistenza di una condanna penale, anche grave, ma richiede una valutazione individualizzata e attuale della pericolosità sociale, basata su un complesso di elementi concreti.
- Ai fini della revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata, l'amministrazione deve considerare la durata del soggiorno e l'effettivo inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 286/1998.
- Il giudizio di pericolosità sociale non può essere motivato mediante formule stereotipiche o mediante il richiamo a fenomeni criminali non pertinenti alla concreta vicenda personale; la motivazione deve spiegare la correlazione tra i fatti accertati e l'appartenenza dell'interessato alle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011.
- La decisione di revocare un titolo di soggiorno di lunga durata richiede la ponderazione dell'interesse pubblico all'allontanamento con gli interessi individuali dell'interessato, inclusi il radicamento nel territorio e le condizioni di salute.
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