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Sentenza

Sentenza n. 1164/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva -del PROT: P-MO/L/N/2020/-OMISSIS-firmato digitalmente dal Dirigente dello Sportello Unico per l'immigrazione di Modena, in data 26.04.2022 e notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 10.05.2022 e alla scrivente difesa a mezzo PEC in data 11.05.2022, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Modena ha disposto il rigetto dell'istanza di emersione per il lavoro irregolare subordinato presentata, in data 09.06.2020, dal Sig. -OMISSIS-in favore del Sig. -OMISSIS- e/o di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione per lavoro irregolare subordinato, motivato da una segnalazione Schengen proveniente dalla Francia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020, deducendo la violazione e falsa applicazione del comma 10, lettera b), della disposizione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione. Hanno sostenuto che la Prefettura non potesse limitarsi a recepire la segnalazione Schengen proveniente dalla Francia e a considerarla automaticamente ostativa, ma dovesse attivare una consultazione con le autorità estere per verificarne le ragioni e valutarne l'effettiva rilevanza ostativa alla regolarizzazione. La Prefettura ha difeso il provvedimento richiamando l'orientamento secondo cui la segnalazione Schengen avrebbe carattere integralmente ostativo, indipendentemente dalle ragioni della sua adozione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha rilevato che, secondo l'orientamento precedente, la segnalazione di inammissibilità dell'ingresso nello spazio Schengen precludeva la regolarizzazione. Tuttavia, nel corso del giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. 34/2020, nella parte in cui escludeva dalle procedure di emersione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo mancato rispetto delle regole nazionali sull'ingresso e sul soggiorno. La declaratoria, avente efficacia retroattiva salvo i rapporti esauriti, si applica anche al giudizio pendente e determina l'illegittimità derivata dell'atto fondato sulla norma incostituzionale. Il giudice amministrativo deve applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, anche quando il ricorrente non abbia dedotto espressamente l'incostituzionalità della norma, purché la norma sia stata posta a fondamento delle censure. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella l. 17 luglio 2020, n. 77

    nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno

    La disposizione, come interpretata prima della declaratoria costituzionale, era stata posta a fondamento del rigetto automatico dell'emersione in presenza di una segnalazione Schengen. La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva tale preclusione anche per segnalazioni derivanti dal solo mancato rispetto delle regole nazionali sull'ingresso e sul soggiorno.

  • art. 103, commi 1 e 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella l. 17 luglio 2020, n. 77

    Individuano le procedure di regolarizzazione e di emersione alle quali, secondo la pronuncia costituzionale richiamata, non possono essere automaticamente esclusi gli stranieri segnalati nel SIS per mere irregolarità nazionali in materia di ingresso o soggiorno.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma posta a fondamento di un provvedimento amministrativo determina l'illegittimità derivata dell'atto quando il giudizio sia ancora pendente e la norma sia stata richiamata o comunque costituisca il fondamento delle censure, salvo il limite dei rapporti esauriti.
  • Il giudice amministrativo deve applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, anche se il ricorrente non ha dedotto espressamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dall'amministrazione.
  • È costituzionalmente illegittima la preclusione automatica alle procedure di emersione fondata su una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen derivante dal solo mancato rispetto delle regole nazionali in materia di ingresso e soggiorno.
  • Una segnalazione Schengen non può essere considerata automaticamente ostativa alla regolarizzazione quando la sua causa rientri nella fattispecie dichiarata costituzionalmente illegittima; l'amministrazione deve quindi applicare la disciplina risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionalePrimato del diritto UE e disapplicazione

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