Sentenza n. 165/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense e attribuzione del punteggio di 15/30 alla prova scritta dell'atto giudiziario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui gli era stata resa nota la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, sessione 2024, nonché il verbale della Corte d’Appello competente nella parte relativa all’attribuzione del punteggio di 15/30 alla prova scritta avente a oggetto un atto giudiziario. Nel corso del giudizio il difensore ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Tribunale ha rilevato che non ricorrevano le formalità necessarie per perfezionare la rinuncia processuale, poiché l’atto non risultava notificato alle altre parti né sottoscritto personalmente dal ricorrente, in assenza di prova di una procura speciale conferita a tale scopo.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l’estinzione per rinuncia, ritenendo non perfezionata la relativa fattispecie ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Ha tuttavia desunto dalla dichiarazione depositata la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., e ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi, della particolarità delle questioni e dell’andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla disposizione, tra cui quelle relative alla sottoscrizione e agli adempimenti necessari al suo perfezionamento.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La mancata notificazione della rinuncia alle altre parti e la mancata sottoscrizione personale del ricorrente, in assenza di procura speciale, impediscono la dichiarazione di estinzione per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche una rinuncia non perfezionata formalmente può rivelare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, determinando l’improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla sua coltivazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo produce l’estinzione del giudizio solo se sono rispettate le formalità previste dall’art. 84 c.p.a., inclusa la notificazione alle altre parti e la sottoscrizione personale del ricorrente, salvo l’esistenza di una procura speciale conferita per rinunciare.
- Quando la dichiarazione di rinuncia non è formalmente idonea a determinare l’estinzione, essa può comunque dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e comportare la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse, desunta dal comportamento processuale della parte ricorrente, impedisce al giudice amministrativo di esaminare il merito delle censure e conduce alla definizione del giudizio per improcedibilità.
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