Ordinanza n. 3033/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto della Prefettura – U.T.G. - di Napoli Area i Staff 3 – prot. -OMISSIS- del 9.2.2026 a firma del Prefetto, nella parte in cui fa divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente con contestuale revoca di eventuali titoli di polizia nonché di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con revoca di eventuali titoli di polizia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Napoli adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con il quale gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ed è stata disposta la revoca di eventuali titoli di polizia. Ai fini della decisione sull'istanza cautelare, il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal Comandante del 10° Reggimento Carabinieri Campania sui presupposti e sulle condizioni per lo svolgimento del servizio distaccato e sulle eventuali limitazioni allo svolgimento del servizio notturno e straordinario derivanti dal divieto prefettizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né l'istanza cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando l'acquisizione dal Comandante del 10° Reggimento Carabinieri Campania dei chiarimenti indicati in motivazione, con termine per l'Amministrazione fino al 5 giugno 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Il provvedimento è stato comunicato al Comando interessato; le generalità della parte sono state oscurate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
La norma è richiamata quale base del divieto prefettizio impugnato; l'ordinanza non ne esamina ancora i presupposti applicativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Come è indicizzato
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