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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11132/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza del 13/10/2023 della Corte d'appello di Torino deducendo: 1) omissione nella declaratoria della prescrizione per numerosi capi (9), 12), 18), 20), 27), 31), 32), 17), 26)) sulla base di un diverso calcolo dei termini prescrizionali a seguito della pronuncia di annullamento parziale della Corte di Cassazione del 3/5/2023; sosteneva che non dovesse applicarsi il principio del "giudicato progressivo" e che nel giudizio di rinvio si potessero rilevare cause estintive sopravvenute; 2) violazione dell'art.133 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità nella determinazione della pena, dato il mutato quadro delle responsabilità risultante dalle declaratorie di estinzione e improcedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che per i capi non impugnati in Cassazione si fosse già formato il giudicato (formazione del c.d. giudicato progressivo) e quindi non fosse possibile, nel giudizio di rinvio, far valere cause estintive sopravvenute a fronte di pronunce di responsabilità definitive. Ha inoltre affermato che, ai fini della commisurazione della pena ex art.133 cod. pen., anche i reati per i quali è intervenuta prescrizione conservano rilevanza come indice della gravità complessiva. Per queste ragioni i motivi del ricorrente sono stati ritenuti manifestamente infondati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 346 cod. pen.

    La Corte ha richiamato la riqualificazione operata in sede di annullamento (comma 2) che ha trasformato alcune ipotesi di millantato credito in truffa e ha rinviato al giudice di merito la determinazione della pena per il reato di millantato credito ai sensi del comma 1; la distinzione tra le due ipotesi ha rilevanza per la qualificazione giuridica dei capi e per la decorrenza dei termini prescrizionali.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine al calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato poiché i capi per i quali si chiedeva la declaratoria di estinzione erano già divenuti definitivi per mancato specifico motivo di cassazione e non potevano essere riaperti nel giudizio di rinvio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in combinato con art. 157 cod. pen.; la Corte ha escluso che il criterio invocato possa modificare la formazione del giudicato sulle statuizioni già definitive.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha stabilito che, nella commisurazione della pena, possono essere considerate anche le condotte per le quali sia intervenuta prescrizione o altra declaratoria estintiva, in quanto indici della gravità complessiva del fatto.

  • art. 61 cod. pen. (n.7 e n.2)

    Artt. riferiti a circostanze aggravanti; la sentenza rescindente aveva esaminato contestazioni relative al riconoscimento di aggravanti (n.7) e al concorso di circostanze (n.2); la Cassazione ha ricordato che solo le questioni effettivamente impugnate potevano essere riesaminate.

  • art. 476 cod. pen.

    Norma sul falso in certificazioni; citata come parte della contestazione nei capi richiamati dal ricorrente, la Corte ha ritenuto che sulle statuizioni già divenute definitive non fosse possibile ritornare.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma sul falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale; richiamata in relazione ai capi confermati in appello e divenuti irrevocabili.

  • art. 83, comma 4, d.l. 18/2020

    Norma che ha sospeso termini prescrizionali per il periodo emergenziale; la Corte ne ha tenuto conto nel calcolo dei termini di prescrizione (es. per il capo commesso il 26/11/2015 il termine massimo è maturato dopo la pronuncia rescindente se si include la sospensione).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata dalla Corte per irrogare l'ammenda di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il principio del "giudicato progressivo" significa che le statuizioni di responsabilità divenute definitive con sentenza non impugnata non possono essere riaperte nel giudizio successivo: le cause estintive sopravvenute non si applicano a parti già passate in giudicato.
  • In caso di annullamento parziale con rinvio, occorre distinguere le 'parti' autonome della decisione: se la Corte di Cassazione ha rimesso solo la determinazione della pena, l'accertamento della responsabilità rimane definitivo e non decorrono nuovamente i termini di prescrizione su quelle parti.
  • Anche i reati estinti per prescrizione o per altre cause possono continuare ad avere rilevanza ai fini della commisurazione della pena (art.133 cod. pen.) come indici della gravità complessiva della condotta.
  • Per far valere eccezioni di prescrizione in sede di rinvio è necessario che la corrispondente statuizione sulla responsabilità non sia già passata in giudicato o che la questione sia stata oggetto di specifico gravame.
  • Nel calcolo dei termini di prescrizione vanno considerati anche gli effetti di norme eccezionali (es. sospensioni dei termini per emergenze) che possono prorogare la maturazione del termine prescrizionale.
  • Chi formula ricorso in Cassazione deve impugnare espressamente e nello specifico ogni capo di imputazione che intende rimettere in discussione; omissioni comportano formazione del giudicato sulle parti non impugnate.
  • La strategia difensiva utile è: verificare e impugnare sistematicamente tutte le statuizioni che si vogliono riesaminare, documentare il calcolo prescrizionale considerando sospensioni e interruzioni, e motivare l'incidenza delle declaratorie estintive sulla determinazione della pena.

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