Cassazione Penale, Sentenza n. 11132/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza del 13/10/2023 della Corte d'appello di Torino deducendo: 1) omissione nella declaratoria della prescrizione per numerosi capi (9), 12), 18), 20), 27), 31), 32), 17), 26)) sulla base di un diverso calcolo dei termini prescrizionali a seguito della pronuncia di annullamento parziale della Corte di Cassazione del 3/5/2023; sosteneva che non dovesse applicarsi il principio del "giudicato progressivo" e che nel giudizio di rinvio si potessero rilevare cause estintive sopravvenute; 2) violazione dell'art.133 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità nella determinazione della pena, dato il mutato quadro delle responsabilità risultante dalle declaratorie di estinzione e improcedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che per i capi non impugnati in Cassazione si fosse già formato il giudicato (formazione del c.d. giudicato progressivo) e quindi non fosse possibile, nel giudizio di rinvio, far valere cause estintive sopravvenute a fronte di pronunce di responsabilità definitive. Ha inoltre affermato che, ai fini della commisurazione della pena ex art.133 cod. pen., anche i reati per i quali è intervenuta prescrizione conservano rilevanza come indice della gravità complessiva. Per queste ragioni i motivi del ricorrente sono stati ritenuti manifestamente infondati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 346 cod. pen.
La Corte ha richiamato la riqualificazione operata in sede di annullamento (comma 2) che ha trasformato alcune ipotesi di millantato credito in truffa e ha rinviato al giudice di merito la determinazione della pena per il reato di millantato credito ai sensi del comma 1; la distinzione tra le due ipotesi ha rilevanza per la qualificazione giuridica dei capi e per la decorrenza dei termini prescrizionali.
art. 157 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine al calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato poiché i capi per i quali si chiedeva la declaratoria di estinzione erano già divenuti definitivi per mancato specifico motivo di cassazione e non potevano essere riaperti nel giudizio di rinvio.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in combinato con art. 157 cod. pen.; la Corte ha escluso che il criterio invocato possa modificare la formazione del giudicato sulle statuizioni già definitive.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha stabilito che, nella commisurazione della pena, possono essere considerate anche le condotte per le quali sia intervenuta prescrizione o altra declaratoria estintiva, in quanto indici della gravità complessiva del fatto.
art. 61 cod. pen. (n.7 e n.2)
Artt. riferiti a circostanze aggravanti; la sentenza rescindente aveva esaminato contestazioni relative al riconoscimento di aggravanti (n.7) e al concorso di circostanze (n.2); la Cassazione ha ricordato che solo le questioni effettivamente impugnate potevano essere riesaminate.
art. 476 cod. pen.
Norma sul falso in certificazioni; citata come parte della contestazione nei capi richiamati dal ricorrente, la Corte ha ritenuto che sulle statuizioni già divenute definitive non fosse possibile ritornare.
art. 482 cod. pen.
Norma sul falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale; richiamata in relazione ai capi confermati in appello e divenuti irrevocabili.
art. 83, comma 4, d.l. 18/2020
Norma che ha sospeso termini prescrizionali per il periodo emergenziale; la Corte ne ha tenuto conto nel calcolo dei termini di prescrizione (es. per il capo commesso il 26/11/2015 il termine massimo è maturato dopo la pronuncia rescindente se si include la sospensione).
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata dalla Corte per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- Il principio del "giudicato progressivo" significa che le statuizioni di responsabilità divenute definitive con sentenza non impugnata non possono essere riaperte nel giudizio successivo: le cause estintive sopravvenute non si applicano a parti già passate in giudicato.
- In caso di annullamento parziale con rinvio, occorre distinguere le 'parti' autonome della decisione: se la Corte di Cassazione ha rimesso solo la determinazione della pena, l'accertamento della responsabilità rimane definitivo e non decorrono nuovamente i termini di prescrizione su quelle parti.
- Anche i reati estinti per prescrizione o per altre cause possono continuare ad avere rilevanza ai fini della commisurazione della pena (art.133 cod. pen.) come indici della gravità complessiva della condotta.
- Per far valere eccezioni di prescrizione in sede di rinvio è necessario che la corrispondente statuizione sulla responsabilità non sia già passata in giudicato o che la questione sia stata oggetto di specifico gravame.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione vanno considerati anche gli effetti di norme eccezionali (es. sospensioni dei termini per emergenze) che possono prorogare la maturazione del termine prescrizionale.
- Chi formula ricorso in Cassazione deve impugnare espressamente e nello specifico ogni capo di imputazione che intende rimettere in discussione; omissioni comportano formazione del giudicato sulle parti non impugnate.
- La strategia difensiva utile è: verificare e impugnare sistematicamente tutte le statuizioni che si vogliono riesaminare, documentare il calcolo prescrizionale considerando sospensioni e interruzioni, e motivare l'incidenza delle declaratorie estintive sulla determinazione della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11107/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11108/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11109/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11110/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11111/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11113/2024 del 18/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →