Cassazione Civile, Sentenza n. 4985/2020 del 25/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia traeva origine dall’aggiudicazione alla società, mediante offerta al pubblico disposta dal Comune di Mandela con deliberazione del 16 dicembre 1989, n. 75, di alcuni lotti di terreno edificabile. L’Agenzia delle Entrate di Tivoli, nonostante la regola dell’art. 44 del D.P.R. n. 131 del 1986 sulla determinazione della base imponibile nel prezzo di aggiudicazione, aveva notificato a entrambi i contraenti un accertamento di maggior valore. La società e il Comune impugnarono autonomamente il medesimo accertamento: la società risultò soccombente e non impugnò la decisione, divenuta definitiva; il Comune ottenne invece una pronuncia favorevole, anch’essa divenuta definitiva perché l’Ufficio non la impugnò. In seguito, la CTP di Roma accolse il ricorso della società contro l’avviso di liquidazione della maggiore INVIM e delle sanzioni; la CTR del Lazio accolse l’appello dell’Ufficio. La CTR dichiarò poi inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla società contro tale decisione. In cassazione la società formulò due motivi. Con il primo denunciò, sotto diversi profili, la nullità o inesistenza della notificazione dell’appello dell’Ufficio e l’omessa motivazione della decisione di revocazione sull’eccezione, sostenendo che i vizi della notificazione avrebbero invalidato il procedimento e la sentenza. Con il secondo invocò l’art. 395, n. 1, c.p.c. e l’art. 1306, secondo comma, c.c., lamentando che non fosse stato esteso alla propria posizione il giudicato favorevole ottenuto dal Comune, quale coobbligato solidale, e criticando la qualificazione dei due giudizi come autonomi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Il primo motivo non prospettava un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c.: la contestazione della notificazione dell’appello riguardava una questione di diritto e non un fatto la cui verità fosse stata supposta erroneamente dalla sentenza; inoltre, le allegazioni di dolo erano generiche e assertive e risultavano smentite dalla motivazione fondata sull’esistenza di una precedente sentenza, pronunciata nei confronti della società e già passata in giudicato prima della successiva decisione di contenuto contrario. Il secondo motivo era inammissibile perché formulava una censura di diritto, estranea ai casi tassativi di revocazione. La Corte ha inoltre precisato che il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro obbligato solo se non si è già formato nei suoi confronti un diverso giudicato; chi ha promosso un proprio giudizio conclusosi sfavorevolmente con decisione definitiva non può invocare la diversa pronuncia successivamente resa a favore dell’altro coobbligato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 12.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 64 D.Lgs. n. 546 del 1992
Il D.Lgs n. 546 del 1992, art. 64, vigente ratione temporis, disponeva che: ” Le sentenze delle Commissioni Tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell’art. 395 del c.p.c..”
La revocazione delle sentenze tributarie, nel regime temporale applicabile, era ammessa nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c. per le sentenze non ulteriormente impugnabili o non impugnate, purché involgenti accertamenti di fatto.
art. 395 c.p.c.
La censura relativa alla pretesa illegittimità della notifica non è ascrivibile al n. 4 del citato articolo, essendo un motivo di diritto.
La revocazione per errore di fatto non è lo strumento per denunciare un vizio giuridico, quale l’asserita illegittimità della notificazione. La Corte ha inoltre ritenuto che la domanda di revocazione non potesse essere fondata su censure di diritto estranee ai casi tassativi dell’articolo.
art. 1306 c.c.
Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato (per non essere stata impugnata dall’interessato), il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido (n. 11400 del 1996; n. 1615 del 1996; n. 7053 del 1991).
Il coobbligato tributario può giovarsi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso da un altro obbligato, ma non quando abbia già ottenuto, nel proprio giudizio, una decisione sfavorevole passata in giudicato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non consente di rimettere in discussione errori di diritto: la denuncia dell’illegittimità di una notificazione attiene alla valutazione giuridica e non integra, per ciò solo, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
- Le censure rivolte contro una sentenza tramite revocazione devono rientrare in uno dei casi tassativi previsti dall’art. 395 c.p.c.; una questione di diritto non diventa motivo revocatorio per il solo fatto di essere formulata come contraddittorietà o errore della decisione.
- In materia di solidarietà tributaria, il coobbligato può opporre il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato soltanto se non si è già formato nei suoi confronti un diverso giudicato. Se ha promosso un proprio giudizio conclusosi con decisione sfavorevole definitiva, non può avvalersi della successiva pronuncia favorevole resa nel giudizio dell’altro obbligato.
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