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Sentenza

Sentenza del 07/08/2019 n. 21070 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l’appello della società contro l’ingiunzione di pagamento relativa al recupero della maggiore ICI per gli anni 2007 e 2008. I motivi riguardavano, da un lato, la corretta applicazione delle norme sulla notifica degli avvisi di accertamento, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede della persona giuridica, e, dall’altro, la valutazione delle prove documentali relative alle notifiche. Il Comune sosteneva che gli avvisi fossero stati regolarmente notificati e che la documentazione prodotta, inclusa la ricevuta di ritorno, fosse sufficiente a dimostrarlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Per l’annualità 2007 ha rilevato l’esistenza di un giudicato interno, formatosi con la sentenza n. 9749/2018, che aveva già accertato la tempestiva e corretta notifica dell’avviso, spedito il 27 dicembre 2012 e ricevuto dalla società. Per l’anno 2008 ha ritenuto provata la notifica mediante la ricevuta di ritorno della raccomandata, recante il numero 790/2013 corrispondente a quello dell’avviso di accertamento, notificato presso la sede sociale e ricevuto da una persona che non aveva rifiutato l’atto. Poiché la società contestava soltanto la notifica e non il contenuto degli avvisi, la prova della ricevuta era sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 378 c.p.c.

    memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

    La norma disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; nel caso concreto il Comune si è avvalso di tale facoltà.

  • Normativa sulle notifiche degli atti tributari alle persone giuridiche

    La notifica dell’avviso di accertamento a una società può essere effettuata presso la sede sociale, anche mediante spedizione postale con raccomandata e ricevuta di ritorno. La ricevuta, se collegabile con certezza all’atto notificato, può dimostrare l’avvenuta notifica.

  • Norme sui termini decadenziali per la notifica degli avvisi di accertamento

    La notifica è tempestiva quando la spedizione dell’avviso avviene entro il termine previsto dalla legge; per l’anno 2007 la Corte ha ritenuto rispettato tale termine.

  • Principio del giudicato

    Una precedente decisione definitiva sulla corretta notifica dello stesso avviso impedisce di rimettere in discussione la medesima questione in un successivo giudizio.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta esclusivamente la regolarità della notifica e non il contenuto dell’atto, l’amministrazione deve provare l’avvenuta notificazione, ma non necessariamente produrre nuovamente l’intero contenuto dell’atto, se la ricevuta consente di identificarlo con certezza.
  • La ricevuta di ritorno può essere prova sufficiente della notifica se contiene elementi di collegamento univoci, come il numero della raccomandata corrispondente a quello dell’avviso di accertamento.
  • Per le società, la consegna presso la sede sociale a una persona che riceve l’atto senza rifiutarlo può rendere valida la notificazione, anche se il destinatario materiale non è il legale rappresentante.
  • Una precedente sentenza definitiva sulla validità della notifica vincola le parti e rende superata ogni ulteriore contestazione sulla stessa notificazione.
  • Se la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria del contribuente.

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