Cassazione Penale, Sentenza n. 1955/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente chiedeva la sostituzione della misura custodiale (custodia in carcere in esecuzione di mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità albanesi per condanna per immigrazione clandestina in gruppo organizzato) con gli arresti domiciliari. Si sosteneva l'esistenza di un "fatto nuovo": la disponibilità di una dimora in Italia dove l'imputato conviveva stabilmente con la compagna e i figli e con la madre, comprovata da documentazione per colloqui familiari, che avrebbe attenuato il pericolo di fuga e dunque le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, valutando il "giudicato cautelare" già formatosi sulla custodia in carcere, abbia correttamente escluso che il materiale prodotto costituisse un fatto nuovo idoneo ad attenuare il pericolo di fuga. La motivazione della Corte territoriale è stata considerata non contraddittoria e sufficientemente esaustiva; la valutazione dei fatti e delle esigenze cautelari rientra nel merito e non è sindacabile in Cassazione. Conseguentemente l'ordinanza di rigetto della sostituzione è confermata. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per giustificare il trattamento cartolare del procedimento; la Corte ha proceduto senza discussione orale sulla base delle disposizioni d'urgenza convertite in legge.
art. 16, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
Ulteriore richiamo normativo che consente il rito cartolare; la decisione è stata adottata sulla base della documentazione scritta prodotta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto equo il pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria processuale.
Massime di principio
- La semplice dichiarazione di disponibilità di una dimora o la produzione di documenti che attestano rapporti familiari non sono automaticamente un "fatto nuovo" idoneo a eliminare il pericolo di fuga: è necessario provare in modo concreto e persuasivo l'effettiva idoneità della residenza a vincolare il soggetto allo svolgimento del processo/esecuzione.
- Quando è formato il cosiddetto "giudicato cautelare" su una misura di custodia, le corti valutano con rigore l'insorgenza di elementi nuovi; fatti già noti o non decisivi non giustificano la revoca o la sostituzione della misura.
- Le valutazioni di fatto svolte dalla corte territoriale sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, contatto con l'estero, gravità del reato, ecc.) hanno ampia discrezionalità e, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione.
- Nei casi connessi a mandato di arresto internazionale o condanne all'estero per reati che comportano collegamenti transnazionali, il pericolo di fuga viene valutato con maggior rigore.
- Se il ricorso è trattato in forma cartolare, la parte che chiede un mutamento della misura deve predisporre documentazione solida e nuovi elementi di fatto e diritto già nel fascicolo, poiché le possibilità di integrazione probatoria sono limitate.
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