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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5416 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni Modello Unico 2001, relative all'IRPEF sulla plusvalenza dichiarata per la cessione onerosa di un terreno ritenuto edificabile. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato le cartelle per vizi formali, in particolare per la mancata sottoscrizione e per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo, ma aveva ritenuto tardivo e quindi inammissibile l'appello incidentale del concessionario, considerando ormai definitivo l'annullamento delle cartelle per i vizi formali. Equitalia ha contestato tale conclusione, sostenendo che nel processo tributario l'appello incidentale si propone mediante deposito delle controdeduzioni, senza necessità di notifica alle altre parti, e che esso era stato comunque depositato tempestivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale di Equitalia, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale per mancata notifica alle controparti. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, l'appello incidentale tributario deve essere proposto nell'atto di controdeduzioni depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale entro il termine previsto, senza autonoma notificazione. La Corte ha inoltre rilevato che l'appello incidentale era stato depositato tempestivamente e che, anche qualora fosse stato tardivo, sarebbe stato ammissibile, poiché l'appello dell'Agenzia riguardava anche la posizione del concessionario quale soggetto controinteressato. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, per il riesame delle questioni, comprese quelle assorbite, e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, comma 2

    Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.

    Nel processo tributario l'appello incidentale si propone inserendolo nell'atto di controdeduzioni e depositandolo presso la segreteria della Commissione tributaria regionale entro il termine previsto; non è necessaria una distinta notificazione alle controparti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49

    Il richiamo alle norme del codice di procedura civile rende ammissibile anche nel processo tributario l'appello incidentale tardivo, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina processuale generale.

  • Codice di procedura civile, art. 334

    L'impugnazione incidentale tardiva è proponibile dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o da chi debba essere coinvolto quale litisconsorte necessario; nel caso concreto il concessionario era legittimato perché l'appello dell'Agenzia incideva anche sulla sua posizione processuale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La disposizione disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale erano state emesse le cartelle oggetto di causa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La questione relativa alla necessità della sottoscrizione della cartella è stata indicata tra quelle da riesaminare, ma non è stata decisa dalla Cassazione perché assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La questione sull'obbligo di indicare nella cartella il responsabile del procedimento non è stata definita nel merito dalla Cassazione, poiché la sentenza è stata cassata per un errore processuale.

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

    La norma, richiamata nel giudizio, riguarda la validità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento per i ruoli consegnati anteriormente al 1° giugno 2008; la Cassazione non ha però deciso definitivamente tale questione.

  • T.U.I.R., art. 67, comma 1, lett. b) (già art. 81)

    La disposizione, richiamata dai contribuenti, riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; il relativo motivo è rimasto assorbito e dovrà essere eventualmente riesaminato dal giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello incidentale deve normalmente essere inserito nelle controdeduzioni e depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale entro il termine previsto, senza necessità di notificarlo autonomamente alle altre parti.
  • La mancata notifica dell'appello incidentale non ne determina l'inammissibilità quando la legge processuale tributaria prevede il deposito come modalità di proposizione.
  • L'appello incidentale può riguardare anche censure relative a vizi propri della cartella, senza che tali censure debbano necessariamente essere proposte con un autonomo appello principale.
  • L'appello incidentale tardivo è ammissibile anche nel processo tributario quando chi lo propone è la parte contro la quale, direttamente o sostanzialmente, è rivolto l'appello principale o quando sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario.
  • Quando una sentenza d'appello viene cassata per un errore processuale, le questioni di merito rimaste assorbite non sono definitivamente decise e devono essere riesaminate dal giudice del rinvio.

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