Cassazione Civile, Ordinanza n. 34515/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una persona fisica che aveva prestato fideiussione a garanzia di un mutuo acceso dall'allora coniuge per l'acquisto di una farmacia. L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando il foro del consumatore, sostenendo di avere sottoscritto la fideiussione al di fuori della propria attività professionale e soltanto in ragione del rapporto familiare con il debitore principale. Il Tribunale di Bologna ha respinto l'eccezione ritenendo che l'operazione fosse riconducibile all'attività professionale della garante, valorizzando un asserito coinvolgimento della stessa e della sua famiglia nel settore farmaceutico. Con il ricorso per regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto, in sintesi: (1) violazione delle norme processuali e degli artt. 2697 e 2729 c.c., perché il Tribunale avrebbe fondato il rigetto su fatti non allegati o non provati dalle controparti e introdotti tardivamente in comparsa conclusionale; (2) violazione della disciplina consumeristica, sostenendo che la fideiussione andava qualificata come contratto stipulato da consumatrice, non essendo sufficiente a escludere tale qualità il fatto che il debitore principale o l'operazione garantita avessero natura professionale.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la ricorrente avesse prestato la fideiussione come persona fisica non professionista, e non nell'ambito di una propria attività professionale, perché la valutazione della qualifica di consumatore va compiuta con riguardo alle parti del contratto di garanzia e non al rapporto principale garantito. Ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Palermo, con conseguente riassunzione della causa dinanzi a quel giudice e caducazione del decreto ingiuntivo opposto. Ha inoltre condannato le resistenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata per il vizio di ultrapetizione o errata decisione su questioni non ritualmente introdotte
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l'utilizzo di fatti non provati o non acquisiti ritualmente
art. 116 c.p.c.
richiamato in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio
art. 183 c.p.c.
richiamato in relazione alla fase di trattazione e alle preclusioni assertive
art. 190 c.p.c.
la Corte afferma che la comparsa conclusionale non può contenere nuovi fatti, ma può sviluppare ragioni giuridiche fondate su fatti già emersi e non contestati
art. 2697 c.c.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato dal Tribunale
art. 33 D.Lgs. n. 206 del 2005
richiamato a sostegno dell'applicazione del foro del consumatore e della disciplina consumeristica
art. 66-bis D.Lgs. n. 206 del 2005
richiamato a sostegno della competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per vizio di motivazione apparente o insufficiente
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali
art. 380-ter c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale di regolamento di competenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Nella valutazione della qualità di consumatore del fideiussore occorre avere riguardo al contratto di garanzia in sé e alla posizione soggettiva del garante, non al solo rapporto principale garantito o alla natura professionale dell'operazione sottostante.
- La natura accessoria della fideiussione non consente, da sola, di trasporre sul garante la qualifica professionale del debitore principale; il criterio decisivo è se il garante abbia agito nell'ambito della propria attività professionale o per finalità ad essa inerenti.
- In tema di foro del consumatore, la prova che esclude la qualità di consumatore deve emergere da elementi concreti idonei a dimostrare il collegamento della garanzia con l'attività professionale del garante; non basta il generico riferimento al settore economico in cui opera il debitore o la sua famiglia.
- La comparsa conclusionale non può introdurre nuovi fatti, ma può valorizzare fatti già emersi nel processo e non contestati per sviluppare una diversa ragione giustificativa della conclusione.
- Se il giudice di merito qualifica erroneamente il fideiussore come professionista sulla base di indici non decisivi, la competenza territoriale deve essere ricondotta al foro del consumatore con declaratoria di competenza del giudice del luogo di residenza/domicilio del consumatore.
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