Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34515/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una persona fisica che aveva prestato fideiussione a garanzia di un mutuo acceso dall'allora coniuge per l'acquisto di una farmacia. L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando il foro del consumatore, sostenendo di avere sottoscritto la fideiussione al di fuori della propria attività professionale e soltanto in ragione del rapporto familiare con il debitore principale. Il Tribunale di Bologna ha respinto l'eccezione ritenendo che l'operazione fosse riconducibile all'attività professionale della garante, valorizzando un asserito coinvolgimento della stessa e della sua famiglia nel settore farmaceutico. Con il ricorso per regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto, in sintesi: (1) violazione delle norme processuali e degli artt. 2697 e 2729 c.c., perché il Tribunale avrebbe fondato il rigetto su fatti non allegati o non provati dalle controparti e introdotti tardivamente in comparsa conclusionale; (2) violazione della disciplina consumeristica, sostenendo che la fideiussione andava qualificata come contratto stipulato da consumatrice, non essendo sufficiente a escludere tale qualità il fatto che il debitore principale o l'operazione garantita avessero natura professionale.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la ricorrente avesse prestato la fideiussione come persona fisica non professionista, e non nell'ambito di una propria attività professionale, perché la valutazione della qualifica di consumatore va compiuta con riguardo alle parti del contratto di garanzia e non al rapporto principale garantito. Ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Palermo, con conseguente riassunzione della causa dinanzi a quel giudice e caducazione del decreto ingiuntivo opposto. Ha inoltre condannato le resistenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata per il vizio di ultrapetizione o errata decisione su questioni non ritualmente introdotte

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'utilizzo di fatti non provati o non acquisiti ritualmente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla fase di trattazione e alle preclusioni assertive

  • art. 190 c.p.c.

    la Corte afferma che la comparsa conclusionale non può contenere nuovi fatti, ma può sviluppare ragioni giuridiche fondate su fatti già emersi e non contestati

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato dal Tribunale

  • art. 33 D.Lgs. n. 206 del 2005

    richiamato a sostegno dell'applicazione del foro del consumatore e della disciplina consumeristica

  • art. 66-bis D.Lgs. n. 206 del 2005

    richiamato a sostegno della competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per vizio di motivazione apparente o insufficiente

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale di regolamento di competenza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Nella valutazione della qualità di consumatore del fideiussore occorre avere riguardo al contratto di garanzia in sé e alla posizione soggettiva del garante, non al solo rapporto principale garantito o alla natura professionale dell'operazione sottostante.
  • La natura accessoria della fideiussione non consente, da sola, di trasporre sul garante la qualifica professionale del debitore principale; il criterio decisivo è se il garante abbia agito nell'ambito della propria attività professionale o per finalità ad essa inerenti.
  • In tema di foro del consumatore, la prova che esclude la qualità di consumatore deve emergere da elementi concreti idonei a dimostrare il collegamento della garanzia con l'attività professionale del garante; non basta il generico riferimento al settore economico in cui opera il debitore o la sua famiglia.
  • La comparsa conclusionale non può introdurre nuovi fatti, ma può valorizzare fatti già emersi nel processo e non contestati per sviluppare una diversa ragione giustificativa della conclusione.
  • Se il giudice di merito qualifica erroneamente il fideiussore come professionista sulla base di indici non decisivi, la competenza territoriale deve essere ricondotta al foro del consumatore con declaratoria di competenza del giudice del luogo di residenza/domicilio del consumatore.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneClausole vessatorie
RamiProcesso civileBancario e finanziarioConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.