Cassazione Penale, Sentenza n. 47536/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per più episodi di falsità ideologica in atti amministrativi (autorizzazioni per presidi sanitari) e accesso abusivo a sistema informatico sanitario. Li Sacchi deduceva l'erronea qualificazione come incaricato di pubblico servizio/pubblico ufficiale e che l'accesso informatico non fosse abusivo essendo in possesso di credenziali legittime; Villano contestava il concorso di persone (sosteneva di essersi limitato al trasporto/consegna dei presidi, senza accordo preventivo con Li Sacchi), e criticava la valutazione della recidiva e della misura della pena nonché il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte territoriale e il GUP avessero adeguatamente descritto il ruolo concreto di Li Sacchi, che integrava la qualità di incaricato di pubblico servizio; ha confermato che l'accesso al sistema è abusivo anche se effettuato con credenziali legittime quando è compiuto per finalità estranee e illecite; ha ritenuto provato il concorso tra Li Sacchi e Villano sulla base della ripetitività delle condotte, delle quantità anomale di rifornimenti e delle risultanze investigative (incluso incontro video) e ha giudicato congrua la valutazione della recidiva e della determinazione della pena. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 480
Falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative
La falsità nelle autorizzazioni amministrative è stata ritenuta configurata quando i provvedimenti venivano rilasciati attestando falsamente l'avvio di procedimenti amministrativi a nome di pazienti.
Codice penale, art. 493
Falsità ideologica commessa in certificati o in autorizzazioni amministrative da parte di pubblico impiegato
Usata in combinazione con l'art. 480 per qualificare il reato posto in essere da soggetti che svolgono funzioni pubbliche o incarichi di pubblico servizio.
Codice penale, art. 615-ter
Comma 2, n. 1 e comma 3 (accesso abusivo a sistema informatico, aggravante per sistemi sanitari)
La Corte ha interpretato che l'accesso è abusivo anche se l'autore è in possesso di credenziali valide quando l'accesso avviene per finalità estranee e illecite rispetto a quelle per le quali l'accesso è stato attribuito; l'aggravante si applica perché il sistema riguardava la sanità.
Codice penale, art. 110
Concorso di persone nel reato
Il concorso è stato ritenuto sussistente con base nel contributo positivo (materiale o morale) di Villano alla realizzazione del reato, anche se la sua condotta era successiva alla falsificazione, quando la sua attività rendeva chiaro l'accordo e l'utilità dell'azione criminosa.
Codice penale, art. 81, comma 2
Pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
I fatti plurimi sono stati qualificati come molte azioni di un unico disegno criminoso, giustificando l'applicazione coordinata delle norme penali contestate.
Codice penale, art. 61, n. 2
Rilevata come aggravante nella valutazione complessiva delle condotte e nella determinazione della pena.
Disp. att. codice proc. pen., art. 173
Prescrizione sulla enunciazione dei motivi in cassazione
I ricorsi erano formulati nei limiti strettamente necessari; la Corte ha comunque rilevato l'inammissibilità di censure generiche o non affrontate in modo specifico nell'appello.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 4 e art. 627, comma 4
Declaratoria di inammissibilità in ogni stato e grado
Permettono alla Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dei motivi anche se non rilevata in sede di appello.
Codice penale, art. 62-bis
La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della maggiore pericolosità sociale dovuta alla recidiva, anche se la condanna precedente era risalente a sette anni prima.
Codice penale, art. 99
Determinazione della pena per i recidivi
Richiamato come parametro nella valutazione della misura della pena in presenza di recidiva e aggravanti.
Codice penale, art. 133
Criteri generali per la determinazione della pena
La Corte d'appello ha richiamato indici quali il danno cagionato, l'intensità del dolo e la reiterazione per giustificare il rigetto delle attenuanti generiche e la pena inflitta; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente.
Codice di procedura penale, art. 616
Condanna alle spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera disponibilità di credenziali di accesso non legittima l'accesso al sistema quando l'uso è per finalità estranee o illecite: l'accesso può essere qualificato come abusivo anche per un incaricato del pubblico servizio.
- Le censure generiche o non specificamente articolate in appello sono inammissibili in cassazione: l'impugnante deve indicare e motivare specificamente gli errori di fatto o di diritto.
- Il concorso di persone può essere desunto da prove indiziarie, ripetitività delle condotte, quantitativi anomali e comportamenti collegati (es. incontri, video, rifornimenti sistematici); non è necessario che ogni fase sia simultanea.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha discrezionalità valutativa: la quantificazione sotto la media edittale richiede motivazione meno dettagliata, purché emergano gli elementi di adeguatezza e i criteri dell'art. 133 c.p.
- La privatizzazione formale del rapporto di lavoro non esclude di per sé la rilevanza pubblica dell'attività svolta; rileva la concreta funzione e il contatto diretto con il pubblico nella qualificazione come incaricato di pubblico servizio.
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