Regolamento (UE) 2017/843
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione, del 17 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione scientifica svolta da Francia ed EFSA. L'approvazione decorre dal 7 giugno 2017 e scade il 7 giugno 2027, con specifiche condizioni di impiego e di fabbricazione. Il testo modifica inoltre l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo la nuova voce nell'elenco delle sostanze attive approvate.
Approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 utilizzata in prodotti fitosanitari, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti negli Stati membri dell'Unione europea, con applicazione diretta; il regolamento è anche rilevante ai fini dello SEE. L'approvazione riguarda gli impieghi rappresentativi esaminati nella relazione di esame e resta soggetta alle condizioni e restrizioni indicate negli allegati; la scadenza dell'approvazione è fissata al 7 giugno 2027. Non risultano esclusioni soggettive generali, ma gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a operatori e lavoratori, all'esposizione per inalazione e al contenuto di beauvericin nel prodotto formulato.
Approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 e modifica l'elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. L'approvazione segue la procedura di valutazione svolta dallo Stato membro relatore, dalla Commissione e dall'EFSA, che hanno concluso per la sussistenza dei criteri di approvazione, con previsione di condizioni e restrizioni specifiche in ragione delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La domanda di approvazione è stata presentata il 6 novembre 2012 da Arysta Lifescience S.A.S. alla Francia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Francia, quale Stato membro relatore, ha notificato l'ammissibilità della domanda il 5 febbraio 2013, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3. Successivamente, il 7 ottobre 2014 è stato trasmesso alla Commissione un progetto di rapporto di valutazione sulla possibilità che la sostanza soddisfacesse i criteri di approvazione di cui all'articolo 4.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha seguito la procedura prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, e ha richiesto informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3. La valutazione integrativa è stata poi presentata in un progetto aggiornato di rapporto di valutazione il 3 luglio 2015. In data 6 ottobre 2015 l'EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni a richiedente, Stati membri e Commissione, rendendole anche pubbliche. L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente la relazione di esame e un progetto di regolamento di approvazione; al richiedente è stata data la possibilità di formulare osservazioni.
Esito dell'approvazione
La Commissione rileva che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva e descritti nella relazione di esame, i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Ne consegue l'approvazione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005.
Condizioni, restrizioni e aspetti di sicurezza
In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6, la Commissione fissa condizioni specifiche sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili. Nell'allegato I sono indicati i dati identificativi della sostanza: numero di registrazione CNCM I-2961 presso la Collection Nationale de Culture de Microorganismes dell'Istituto Pasteur di Parigi; purezza non pertinente; livello massimo di beauvericin pari a 24 μg/L.
Gli Stati membri, nella valutazione generale e nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, devono prestare particolare attenzione a:
- protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza, come ogni microrganismo, è da considerarsi un potenziale sensibilizzante;
- esposizione per inalazione;
- livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato.
Il produttore deve inoltre garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. Le condizioni d'impiego devono includere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.
Durata dell'approvazione
L'approvazione decorre dal 7 giugno 2017 e ha scadenza il 7 giugno 2027. Il regolamento, quindi, non attribuisce un'efficacia illimitata ma un'autorizzazione temporanea, destinata a essere riesaminata alla scadenza secondo la disciplina del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'articolo 2 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate. In allegato II viene aggiunta la voce relativa a Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 nella parte B dell'allegato, con le medesime condizioni specifiche previste per l'approvazione.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come precisato nel testo finale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 è approvata come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni fissate nell'allegato I.
Condizioni specifiche dell'approvazione
L'approvazione è subordinata al rispetto di condizioni specifiche: livello massimo di beauvericin pari a 24 μg/L; riferimento alla registrazione CNCM I-2961 presso l'Istituto Pasteur di Parigi; attenzione particolare alla protezione di operatori e lavoratori, all'esposizione per inalazione e al livello di beauvericin nel prodotto formulato; obbligo per il produttore di mantenere rigorosamente le condizioni ambientali e i controlli di qualità; eventuale inclusione di misure di mitigazione del rischio nelle condizioni d'impiego.
Durata dell'approvazione
La data di approvazione è il 7 giugno 2017 e la scadenza dell'approvazione è il 7 giugno 2027.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per includere Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 nella parte B dell'elenco delle sostanze attive approvate.
Applicazione dei principi uniformi
Gli Stati membri, nell'attuare i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, incluse le appendici I e II.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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