Cassazione Penale, Sentenza n. 33069/2024 del 23/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva prosciolto gli imputati per difetto della condizione di procedibilità della querela in relazione al reato di furto. Il ricorso sosteneva che l'imputazione comprendeva altresì, nella descrizione dei fatti, l'utilizzo della carta di credito per acquisti ("utilizzando anche la carta di credito contenuta nel portafogli per acquistare sigarette e tabacco"), configurando il reato autonomo ex art. 493-ter c.p. (uso indebito di strumenti di pagamento), che la sentenza non avrebbe valutato; perciò si chiedeva l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la menzione relativa all'utilizzo della carta di credito nella descrizione della condotta fosse una formulazione embrionale e non idonea a costituire una autonoma contestazione di reato ex art. 493-ter c.p.: la condotta risultava 'inclusa' nella fattispecie del furto e priva della precisione necessaria (mancanza del riferimento al "fine di profitto" e dell'indicazione normativa), sicché non è stata esercitata l'azione penale per quel delitto. La Corte ha richiamato i principi che privilegiano la descrizione dettagliata del fatto rispetto alla mera indicazione delle norme, ma ha anche affermato che una descrizione implicita o embrionale non soddisfa i requisiti di precisione richiesti dall'accusa e dai principi convenzionali (art. 6 CEDU). Quindi il giudice non era tenuto a pronunciare su una ipotetica imputazione non percepibile come autonoma e la sentenza di proscioglimento resta confermata; il ricorso del Procuratore generale è stato respinto come inammissibile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione invocato dal Procuratore generale (vizio relativo alla valutazione della imputazione).
art. 493-ter cod. pen.
Fattispecie penale relativa all'uso indebito di strumenti di pagamento; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie tale reato non fosse stato contestato in forma autonoma e precisa (mancanza del riferimento al fine di profitto e di una descrizione fattuale autonoma).
art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
"in forma chiara e precisa"
Richiede che la contestazione del fatto sia formulata chiaramente e precisamente; la Procura non ha rispettato questo requisito nella descrizione dell'uso della carta di credito, rendendo la contestazione insufficiente.
art. 555, comma 1, lett. c) e comma 2, cod. proc. pen.
"enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge"
Il decreto di citazione a giudizio deve indicare il fatto con sufficiente dettaglio per informare l'imputato; la Corte sottolinea che la chiara descrizione del fatto prevale sull'indicazione normativa, ma che la descrizione non può essere implicita o embrionale.
art. 429 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'imputazione; la Corte osserva che se l'imputazione non è percepibile come autonoma non si realizza esercizio dell'azione penale e il giudice non è tenuto a decidere su una ipotesi non adeguatamente contestata.
art. 6 CEDU, par. 3, lett. a) e b)
Principi sul diritto ad essere informati 'dettagliatamente' e tempestivamente delle accuse (fatti e qualificazione giuridica) e sul diritto ad avere tempo e mezzi per preparare la difesa; la Corte ha richiamato tali principi per valutare l'adeguatezza della descrizione dell'imputazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive proroghe
Norme procedurali che hanno consentito la trattazione del ricorso anche con deposito di requisitorie e conclusioni scritte; citate per giustificare la modalità di trattazione del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza n. 230 del 2022
Richiamata per il principio secondo cui il potere del giudice di intervenire sull'imputazione non può svuotare lo spazio valutativo del pubblico ministero e deve tener conto dell'aspettativa dell'imputato di essere giudicato secondo l'imputazione formulata dal PM.
Massime di principio
- La descrizione fattuale del reato deve essere chiara e precisa: la mera menzione di un comportamento all'interno della narrazione del fatto non sempre costituisce una autonoma contestazione di reato.
- L'indicazione dell'articolo di legge non è indispensabile se il fatto è descritto con sufficiente dettaglio; tuttavia, se la descrizione è implicita o embrionale la contestazione è insufficiente e non integra esercizio dell'azione penale per un reato autonomo.
- Per reati che richiedono elementi soggettivi specifici (es. "fine di profitto" per art. 493-ter), l'imputazione deve contenere riferimenti fattuali che consentano di comprendere che tali elementi sono contestati; l'assenza di tali riferimenti rende la contestazione viziata.
- Il giudice non è tenuto a decidere su ipotesi di reato non percepibili come autonome nella imputazione: l'azione penale si considera inesercitata in relazione a quelle ipotesi.
- I principi dell'art. 6 CEDU impongono che l'imputato riceva informazioni sufficienti e tempestive per preparare la difesa; la precisione dell'imputazione deve dunque aumentare col progredire del procedimento (decreto di citazione, udienza preliminare o predibattimentale).
- La tecnica di redazione dell'imputazione è responsabilità dell'organo dell'accusa: per evitare inammissibilità di impugnazioni, il PM deve dettagliare le condotte e gli elementi costitutivi dei reati che intende contestare.
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