Cassazione Penale, Sentenza n. 6992/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/05/2022 con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta, presentata il 2/05/2022, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna (con uso di strumenti elettronici). Il ricorrente lamentava carenza di motivazione (ordinanza redatta per relationem), non avere valutato l'età ultrasettantenne e la presunta non eccezionale gravità dei reati, e chiedeva rinnovazione della valutazione a fronte della misura meno afflittiva richiesta. Sono stati poi depositati motivi aggiunti il 14/10/2022.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza impugnata fosse contenuta in un appello identico a quello già recentemente proposto e rigettato (ordinanza dell'11/05/2022), per cui sussisteva la preclusione per litispendenza: non essendovi elementi sopravvenuti o dedotti, non era possibile riaprire un nuovo procedimento incidentale basato sui medesimi elementi. L'inammissibilità è stata estesa anche ai motivi nuovi ai sensi dell'art.585, comma 4, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il provvedimento è stato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176, art.23 comma 8
Disposizione richiamata per disporre la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (modalità scritta in mancanza di richiesta di discussione orale).
decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.15, art.16
Richiamato come modifica del termine di vigenza delle disposizioni che consentono la trattazione scritta; utilizzato per motivare la procedura adottata.
art.585, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato per estendere l'inammissibilità del ricorso anche ai motivi nuovi non rilevanti ai fini della riapertura del procedimento incidentale.
art.616 cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'applicazione di una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di inammissibilità con profili di colpa.
art.94, comma 1-ter (adempimenti di cancelleria)
Richiamato per gli adempimenti formali a cura della cancelleria successivi alla pronuncia.
Principio di litispendenza / divieto di bis in idem (giurisprudenza di legittimità citata)
Il Tribunale ha applicato il consolidato principio secondo cui non può essere riproposta e nuovamente esaminata una domanda incidentale identica già pendente o recentemente decisa per la stessa persona e per lo stesso fatto; è sufficiente che la precedente istanza sia già stata posta e che penda il giudizio su di essa per configurare la preclusione.
Massime di principio
- Non riproporre istanze identiche a procedimenti incidentali già pendenti o recentemente decisi: occorre allegare fatti o elementi nuovi e sopravvenuti per evitare l'inammissibilità per litispendenza.
- La mera indicazione di difetto di motivazione non basta se la difesa non contesta la ricostruzione fattuale o non mostra elementi nuovi rispetto a precedenti istanze: bisogna specificare quali parti della motivazione manchino e perché incidano sull'efficacia della decisione.
- Nel richiedere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) è utile documentare elementi concreti che giustifichino il cambiamento (età, condizioni di salute, residuo pericolo di fuga o di reiterazione del reato, idoneità della dimora, misure di controllo effettive).
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare conseguenze economiche e sanzionatorie (spese processuali e ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione del ricorso; valutare il rischio prima di proporre più ricorsi identici.
- Quando si citano precedenti decisioni che hanno già affrontato la stessa domanda, è necessario spiegare perché quelle decisioni non sono applicabili o perché sono emersi fatti nuovi che giustificano una diversa valutazione.
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