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Sentenza

Sentenza n. 599/2026 - Bari, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza definitiva n. 1574/2012, pronunciata in data 3 agosto 2012 dal TAR Puglia - Sede di Bari.

Giustizia amministrativa202600360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 1574/2012, con omessa restituzione e rimessione in pristino dei terreni illegittimamente occupati e mancato pagamento del danno successivo al 2014

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1574/2012, che aveva accertato l'illiceità dell'occupazione di terreni privati da parte del Comune e aveva ordinato la restituzione delle aree previa rimessione in pristino, oltre al risarcimento dei danni da mancato godimento e deterioramento del fondo. Ha dedotto che il Comune aveva pagato le somme risarcitorie liquidate fino alla fine del 2014, ma non aveva restituito materialmente i terreni, rimasti nella disponibilità dell'amministrazione, con conseguente protrazione dell'occupazione sine titulo e maturazione di ulteriori danni. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità delle domande risarcitorie ulteriori, la prescrizione delle pretese, l'assenza di prova del danno e l'insussistenza di un'inottemperanza colpevole, richiamando le difficoltà amministrative incontrate.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la restituzione previa rimessione in pristino costituisse il rimedio principale imposto dal giudicato e che, decorso un periodo estremamente prolungato senza restituzione, il Comune fosse vincolato all'attuazione del comando restitutorio. L'eventuale acquisizione autoritativa non poteva essere indefinitamente procrastinata né opposta in sede di ottemperanza in assenza di un atto idoneo a modificare la natura dell'illecito. Le ulteriori pretese risarcitorie sono state ritenute ammissibili perché costituivano lo sviluppo del danno già accertato e non una domanda nuova; l'occupazione sine titulo, qualificata come illecito permanente, impediva inoltre il decorso della prescrizione per il danno maturato dopo il giudicato. Non era necessaria una nuova istruttoria tecnica, poiché dovevano applicarsi i criteri di liquidazione già fissati nella sentenza n. 1574/2012, riferiti al valore di mercato rivalutato annualmente e agli interessi legali. Il Comune è stato quindi tenuto a restituire materialmente i terreni entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza e a pagare, entro i successivi 60 giorni, il danno da mancato godimento e deterioramento maturato dal 2014 fino alla restituzione, secondo i criteri già stabiliti. È stata prevista una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo, fino a 6.000 euro, decorso inutilmente il termine complessivo di 120 giorni. È stato altresì nominato un commissario ad acta, da insediare dopo 180 giorni di ulteriore inerzia, con oneri a carico del Comune. Le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre misure coercitive indirette, tra cui la penalità di mora, per assicurare l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha imposto la restituzione di un bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, l'amministrazione, decorso un periodo significativo senza esecuzione, è vincolata all'attuazione del comando restitutorio e non può mantenere indefinitamente una situazione di occupazione sine titulo invocando la mera possibilità di un'acquisizione autoritativa non ancora adottata.
  • Le domande di risarcimento relative al danno maturato dopo la formazione del giudicato sono ammissibili nel giudizio di ottemperanza quando costituiscono la prosecuzione del danno già accertato dal giudicato e sono conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo imposto, senza introdurre una pretesa autonoma estranea al comando giudiziale.
  • L'occupazione sine titulo costituisce un illecito permanente, destinato a cessare con la restituzione del bene o con la sua legittima acquisizione; fintantoché l'illecito permane, non decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno maturato durante la protrazione dell'occupazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria una nuova istruttoria tecnica quando il giudicato abbia già accertato il danno e stabilito criteri di liquidazione applicabili anche al periodo successivo, purché la situazione fattuale e il titolo dell'illecito siano rimasti invariati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare termini differenziati per la restituzione del bene e per il pagamento del danno, disporre una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare soltanto in caso di ulteriore e persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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