Sentenza del 27/02/2017 n. 1691 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE FISCALE - Emendabilità a favore e a sfavore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui la dichiarazione fiscale è sempre emendabile per correggere errori di fatto o di diritto. L'emendabilità opera sia a favore sia a sfavore del contribuente e deve essere esercitata entro i termini di decadenza previsti per l'accertamento tributario, secondo l'art. 43 del d.P.R. 600/1973. I termini dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 non impediscono in assoluto la correzione della dichiarazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di emendare la dichiarazione fiscale, sia a favore sia a sfavore del contribuente, anche oltre i termini indicati dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998. La dichiarazione è stata qualificata come mera esternazione di scienza o di giudizio e non come atto negoziale o dispositivo; pertanto, può essere modificata quando emergano nuovi elementi conoscitivi, nuove valutazioni o chiarimenti interpretativi della prassi o della giurisprudenza.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
I termini previsti da questa disposizione non escludono in assoluto la possibilità di emendare la dichiarazione fiscale.
Legge 225/2016
Ha previsto espressamente la possibilità di correggere la dichiarazione sia a favore sia a sfavore del contribuente.
Art. 43, d.P.R. 600/1973
Individua i termini di decadenza dell'accertamento entro i quali, secondo il principio enunciato, può essere esercitata l'emendabilità della dichiarazione.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale, in quanto dichiarazione di scienza e non atto negoziale, può essere corretta se contiene errori di fatto o di diritto.
- La correzione può operare sia a favore del contribuente, per ridurre l'imposta o aumentare il credito, sia a suo sfavore, per regolarizzare una dichiarazione infedele.
- La possibilità di emendare la dichiarazione non è automaticamente esclusa dal decorso dei termini ordinari previsti per la rettifica a favore del contribuente; occorre verificare i termini di decadenza dell'accertamento.
- La modifica deve essere sostenuta da elementi concreti e coerenti, come documentazione contabile, nuovi dati o un diverso e fondato inquadramento giuridico.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra la correzione di un errore dichiarativo e la contestazione di un rapporto tributario ormai definito o coperto da decadenza, giudicato o altri limiti procedurali.
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