Sentenza del 10/07/2017 n. 3071 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TARSU - TIA - Omessa dichiarazione ed omesso pagamento per ogni anno d'imposta - Violazioni della stessa indole - Sanzione base aumentata dalla metà al triplo - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'omessa presentazione della denuncia e l'omesso pagamento della TARSU/TIA per più annualità d'imposta. Il ricorrente contestava, in sostanza, l'applicazione delle sanzioni per ciascun anno, sostenendo o prospettando una valutazione unitaria della condotta. La sentenza ha ritenuto invece che ogni anno solare dia luogo a un'autonoma obbligazione tributaria, comprensiva sia del versamento sia dell'adempimento dichiarativo. Pertanto, l'omessa denuncia può essere sanzionata per tutte le annualità in cui l'inadempimento si è protratto.
La decisione
La pretesa sanzionatoria dell'ente è stata ritenuta legittima quanto all'applicazione della sanzione per ciascuna annualità. Tuttavia, poiché si tratta di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, non devono essere applicate cumulativamente in modo ordinario: opera l'istituto della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, con applicazione della sanzione base aumentata dalla metà al triplo. L'esito favorisce principalmente l'ente sulla debenza delle sanzioni, pur imponendo il criterio unitario e più favorevole della continuazione nella loro quantificazione.
Norme richiamate
Art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997
sanzione base aumentata dalla metà al triplo
Per violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi si applica la continuazione: le sanzioni riferite alle singole violazioni sono ricondotte a una sanzione base, aumentata da metà fino al triplo.
Massime di principio
- Quando un tributo è dovuto per annualità distinte, ogni anno costituisce normalmente un'autonoma obbligazione tributaria; l'omessa dichiarazione e l'omesso pagamento possono quindi essere contestati per ciascun periodo d'imposta.
- La protrazione della stessa omissione nel tempo non elimina automaticamente le violazioni annuali, ma può consentire l'applicazione dell'istituto della continuazione.
- In presenza di violazioni della stessa indole riferite a più annualità, occorre verificare l'applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, che può risultare più favorevole rispetto alla somma aritmetica delle singole sanzioni.
- La continuazione incide sulla quantificazione della sanzione, ma non esclude di per sé la debenza del tributo né la rilevanza autonoma degli obblighi dichiarativi annuali.
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