Cassazione Civile, Ordinanza n. 32311/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata su ricorso di un creditore per un credito da corrispettivi dovuti per attività di recupero e trasporto rifiuti. La società ha proposto reclamo sostenendo che la situazione patrimoniale fosse ancora tale da consentire il soddisfacimento dei creditori: aveva prodotto un bilancio/situazione patrimoniale aggiornati, indicava un attivo complessivo superiore al passivo, e soprattutto deduceva che il principale credito iscritto all’attivo fosse concretamente recuperabile, anche sulla base di una perizia di parte che ne quantificava la parte esigibile in una misura rilevante. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., sostenendo che la Corte d’appello aveva applicato una nozione unitaria di insolvenza, invece della nozione di insolvenza "patrimoniale" da usare per le società in liquidazione, e aveva svalutato l’attivo in modo non concreto; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione della perizia di parte, delle concrete possibilità di realizzo del credito verso il committente pubblico e delle garanzie/solidarietà esistenti nell’ambito dell’assetto consortile e dell’appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che le censure erano in larga parte decentrate rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello, pur criticando in via teorica l’orientamento tradizionale, aveva comunque accertato in fatto l’insolvenza della società sulla base del raffronto tra attivo e passivo e della ritenuta aleatorietà del principale credito iscritto all’attivo. Tale accertamento di fatto non era sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il fatto storico dedotto come omesso esame era stato in realtà già valutato dal giudice di merito, sicché la doglianza si traduceva in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 l. fall.
l’insolvenza consiste nell’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; per le società in liquidazione, l’accertamento resta incentrato sul raffronto tra attività e passività ai fini della verifica dell’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori, ma il giudice di merito ha compiuto un apprezzamento di fatto non censurabile come violazione di legge.
art. 18 l. fall.
norma richiamata come base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione o falsa applicazione di legge non consente di contestare la mera ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non comprende il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della discussione e la decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in coerenza con l’onere di specificazione del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella verifica dell’insolvenza di una società in liquidazione il giudice di merito può fondare il giudizio sul raffronto tra attivo e passivo e sulla concreta attitudine degli attivi a soddisfare integralmente i creditori; la censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l’erronea individuazione o applicazione della norma astratta, non l’asserita errata ricostruzione della situazione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se un fatto storico, discusso e decisivo non sia stato affatto esaminato; non sussiste quando il fatto sia stato considerato, anche se il giudice non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie o non abbia condiviso la valutazione di parte.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o della recuperabilità di un credito sotto la veste formale della violazione di legge o dell’omesso esame.
- La critica all’accertamento di insolvenza di una società in liquidazione deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con la specifica ragione decisoria adottata, altrimenti il motivo è inammissibile.
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