Cassazione Civile, Ordinanza n. 29262/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia con accettazione reciproca delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre affermato che, trattandosi di estinzione per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La lite trae origine da immissioni acustiche prodotte da uno stabilimento industriale. I proprietari/occupanti di un immobile vicino convenivano la società davanti al Tribunale chiedendo l'inibizione delle emissioni sonore ritenute illecite o comunque eccedenti la normale tollerabilità, nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appello riformava integralmente la decisione e rigettava tutte le domande degli attori. In Cassazione i soccombenti proponevano ricorso affidato a sei motivi; la controparte resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima della decisione, tuttavia, le parti depositavano una dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso principale e al controricorso con ricorso incidentale, con reciproca accettazione e compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma che disciplina la trattazione camerale del ricorso in cassazione nel caso esaminato.
art. 391 c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non è dovuto il doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non si provvede sulle spese, specie se le parti hanno espressamente pattuito la compensazione.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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