Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29262/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia con accettazione reciproca delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre affermato che, trattandosi di estinzione per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite trae origine da immissioni acustiche prodotte da uno stabilimento industriale. I proprietari/occupanti di un immobile vicino convenivano la società davanti al Tribunale chiedendo l'inibizione delle emissioni sonore ritenute illecite o comunque eccedenti la normale tollerabilità, nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appello riformava integralmente la decisione e rigettava tutte le domande degli attori. In Cassazione i soccombenti proponevano ricorso affidato a sei motivi; la controparte resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima della decisione, tuttavia, le parti depositavano una dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso principale e al controricorso con ricorso incidentale, con reciproca accettazione e compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che disciplina la trattazione camerale del ricorso in cassazione nel caso esaminato.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non è dovuto il doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non si provvede sulle spese, specie se le parti hanno espressamente pattuito la compensazione.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.