Cassazione Penale, Sentenza n. 14175/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame contro l'ordinanza del G.I.P. di Avellino che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per tentata rapina pluriaggravata e porto di armi. Il ricorrente denunciava l'apparenza della motivazione circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione (art. 275, comma 1, lett. c, c.p.p.) e la violazione dell'obbligo di motivazione (art. 125, comma 3, c.p.p.), sostenendo che la decisione del Tribunale di Napoli aveva ereditato il medesimo vizio di motivazione del G.I.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse fornito motivazione adeguata e non meramente apparente, desumendo il pericolo di recidiva dalla gravità e dalle modalità organizzative del fatto (uso di armi, sopralluoghi, ruoli assegnati, travisamento, contributo logistico e ruolo di organizzatore) e dalla personalità e dai precedenti penali di Liotti (condanne da minorenne, porto abusivo di armi, detenzione stupefacenti, lesioni, tentato omicidio, evasione, arresto in flagranza successivo). Ha ritenuto inoltre che il tempo intercorso non avesse attenuato l'attualità del pericolo, anche alla luce di comportamenti successivi. Ha giudicato inidonei i mezzi cautelari meno afflittivi (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) per il ruolo e la pericolosità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende, disponendo adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 275, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; la valutazione prognostica può fondarsi su personalità, modalità del fatto e condizioni di vita dell'imputato senza richiedere la previsione di una specifica occasione per delinquere
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Censura utilizzata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione; la Cassazione richiede per l'accoglimento la violazione di specifiche norme o una mancanza/manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme invocate nel ricorso; la Corte sottolinea i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni di merito, che non ammette una semplice diversa rivalutazione dei fatti
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione delle ordinanze; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata rispettasse l'onere motivazionale e non fosse affetta da apparenza o illogicità
Richiamato nel contesto del controllo sui gravi indizi di colpevolezza: la Cassazione può intervenire solo se la contestata valutazione si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità
Norme sulle esigenze cautelari; richiamata per definire i presupposti delle misure personali e i limiti del sindacato di legittimità
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese del procedimento per il ricorrente dichiarato inammissibile
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- La sussistenza del pericolo di reiterazione va valutata concretamente e può essere desunta dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato: gravità del reato, organizzazione, uso di armi e ruolo nell'associazione delittuosa sono elementi rilevanti
- I precedenti penali e comportamenti successivi (anche arresti in flagranza per reati analoghi) sono indici significativi della persistenza del rischio di recidiva e possono rendere attuale il pericolo nonostante un intervallo temporale
- La motivazione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se manca, è manifestamente illogica o viola norme di legge; non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati
- Non è necessario individuare una 'specifica occasione' futura per delinquere: è sufficiente una prognosi fondata sulla personalità e sulle circostanze concrete che rendano probabile la continuazione della condotta criminosa
- I mezzi cautelari meno afflittivi (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono essere ritenuti insufficienti quando l'indagato abbia ruolo organizzativo, precedenti di evasione o propensione alla delinquenza che ne rendano inefficace il controllo
- In fase di impugnazione cautelare, le censure sulla motivazione che non confrontano puntualmente il testo del provvedimento sono destinate all'inammissibilità
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