Cassazione Civile, Ordinanza n. 27615/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione negoziale avente ad oggetto un immobile sito in Agrigento: alcuni soggetti avevano trasferito il bene a una società finanziaria, e contestualmente era stato stipulato un contratto di locazione finanziaria sullo stesso immobile. La società ricorrente, quale assuntore concordatario nella posizione della massa dei creditori del fallimento di uno dei disponenti, insieme ad altri intervenienti, aveva chiesto di accertare la nullità sia della compravendita sia del leasing, sostenendo che l'operazione, pur presentata come sale and lease back, celasse in realtà un accordo illecito volto a realizzare una garanzia atipica in violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale ritenendo che l'eventuale violazione dell'art. 2744 c.c. non integrasse contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 829 c.p.c. e 2744 c.c., sostenendo che il divieto di patto commissorio esprimerebbe un principio di ordine pubblico, sicché il lodo che non lo riconosca sarebbe impugnabile per contrarietà all'ordine pubblico; ha inoltre contestato la lettura della Corte territoriale che ricondurrebbe il divieto alla sola violazione di norma imperativa e non alla tutela di interessi generali dell'ordinamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla banca resistente, ma nel merito ha escluso che la decisione arbitrale potesse essere censurata per contrarietà all'ordine pubblico in relazione al divieto di patto commissorio. Secondo la Corte, l'art. 829, comma 3, c.p.c. consente l'impugnazione del lodo solo quando la decisione contrasti con principi di ordine pubblico, intesi come valori fondamentali e cogenti dell'ordinamento, non con la mera violazione di norme imperative. Il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., pur essendo norma imperativa e divieto di risultato, tutela il patrimonio del contraente più debole e non esprime un principio insopprimibile di ordine pubblico, anche perché l'ordinamento conosce ipotesi derogatorie, come quelle previste dalla disciplina dei contratti di garanzia finanziaria. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate tra le parti costituite e la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
Il lodo arbitrale è impugnabile per violazione di norme di diritto solo nei casi previsti; il riferimento all'ordine pubblico va inteso in senso rigoroso, come contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento, non con la mera violazione di norme imperative.
art. 2744 c.c.
Il divieto di patto commissorio è qualificato come divieto di risultato e norma imperativa posta a tutela del patrimonio del contraente più debole, ma non come principio di ordine pubblico idoneo a fondare l'impugnazione del lodo.
art. 366 c.p.c.
L'eccezione di difetto di specificità del ricorso è stata ritenuta infondata perché la censura era chiaramente intelligibile dalla lettura dell'atto.
art. 366 c.p.c.
L'eccezione relativa alla mancata indicazione degli atti e documenti è stata ritenuta infondata, poiché la questione era esclusivamente giuridica e gli atti rilevanti risultavano prodotti.
art. 360 bis c.p.c.
È stata ritenuta infondata l'eccezione fondata su tale norma, perché la questione riguardava la qualificazione del divieto di patto commissorio come principio di ordine pubblico.
art. 1343 c.c.
La Corte richiama la distinzione tra contrarietà a norme imperative e contrarietà all'ordine pubblico.
art. 1448 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per evidenziare che la rescissione tutela solo la parte lesa, a differenza della nullità ex art. 2744 c.c.; il richiamo è utilizzato in funzione argomentativa, non decisoria.
art. 1467 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in comparazione con la nullità per patto commissorio; il riferimento è solo illustrativo.
art. 1851 c.c.
Richiamato per descrivere la logica del patto marciano, ritenuto lecita clausola che evita l'appropriazione automatica del bene da parte del creditore.
art. 6 d.lgs. n. 170 del 2004
La disciplina delle garanzie finanziarie esclude l'applicazione dell'art. 2744 c.c. in ipotesi specifiche, segnalando che il divieto non ha valore assoluto di ordine pubblico.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la contrarietà all'ordine pubblico è configurabile solo quando la decisione violi principi fondamentali e cogenti dell'ordinamento, non quando si limiti a incorrere in un errore sull'applicazione di una norma imperativa.
- Il divieto di patto commissorio ha natura imperativa e opera come divieto di risultato, ma non integra di per sé un principio di ordine pubblico tale da consentire l'annullamento del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.
- Per accertare la violazione del divieto di patto commissorio occorre guardare alla funzione economico-pratica dell'operazione nel suo complesso e al collegamento tra i negozi, senza fermarsi alla qualificazione formale dei singoli contratti.
- Un'operazione di sale and lease back è astrattamente lecita, ma può essere considerata elusiva del divieto di patto commissorio se emergono elementi sintomatici di una vendita con funzione di garanzia, quali la situazione debitoria del venditore-utilizzatore, le sue difficoltà economiche e la sproporzione tra valore del bene e corrispettivo.
- La presenza di meccanismi che impediscono l'appropriazione automatica del bene da parte del creditore, come il patto marciano con stima imparziale e restituzione dell'eccedenza, è incompatibile con la logica del patto commissorio e ne esclude la violazione.
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