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Sentenza

Sentenza n. 1242/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento quanto al ricorso n. 608 del 2024: PER LA CONDANNA del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo a seguito e per l'effetto dell'annullamento – ad opera della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 2.05.2023, n. 4522 ed in riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III, n. 8498/2020 – della nota GSE/P201301467451 del 10/07/2013 recante rigetto della «Domanda di qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)” ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto 18/12/2008, per la nuova costruzione del Vs. impianto eolico con potenza nominale media annua pari a 0,700 MW denominato “San Pietro 1” sito in località "Masseria Le Forche" nel Comune di San Pietro Vernotico (Brindisi)» con cui il GSE comunicava il rigetto della relativa domanda.. quanto al ricorso n. 609 del 2024: PER LA CONDANNA del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo a seguito e per l'effetto dell'annullamento – ad opera della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 3.05.2023, n. 4508 ed in riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III, n. 8496/2020 – della nota GSE/P201301467451 del 10/07/2013 recante rigetto della domanda di qualifica dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) ai sensi dell'art. 4, comma 1, Decreto 18.12.2008 per la nuova costruzione dell'impianto eolico con potenza nominale media annua pari a 700 MW denominato “Tuturano 1” sito in località “Casa Pigna” nel territorio del Comune di Brindisi, con cui il GSE comunicava il rigetto della relativa domanda..

Giustizia amministrativa202400608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: dinieghi del GSE alla nuova qualifica IAFR di due impianti eolici, già annullati dal Consiglio di Stato, con conseguente ritardato riconoscimento degli incentivi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto nel 2009 la qualifica IAFR per due impianti eolici, successivamente annullata dal GSE nel 2012 per il superamento occasionale della potenza autorizzata. Le nuove domande presentate nel gennaio 2013 erano state respinte nel luglio 2013 per mancata produzione di ulteriore documentazione tecnica e per questioni relative al titolo edilizio. I dinieghi erano stati annullati dal Consiglio di Stato nel 2023, che aveva ritenuto ultronea la documentazione richiesta, sufficienti gli elementi già disponibili e sproporzionato il diniego, considerato il carattere occasionale del superamento di potenza. In esecuzione delle sentenze, il GSE aveva riconosciuto gli incentivi e corrisposto le somme dovute, ma con oltre dieci anni di ritardo. La società ha quindi chiesto il risarcimento del danno, quantificato in interessi legali, interessi moratori, rivalutazione monetaria e interessi compensativi, nonché il rilascio delle garanzie di origine. Il GSE ha contestato la debenza degli interessi per mancata costituzione in mora, sostenendo inoltre che il credito fosse divenuto esigibile soltanto con la pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato; in subordine ha contestato la decorrenza e la quantificazione delle somme.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, aventi le stesse parti e questioni giuridiche, e li ha accolti parzialmente. Ha qualificato le somme spettanti come incentivi dovuti a titolo di debito di valuta, non come debito di valore. Il ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria è in linea di principio compensato dagli interessi legali ex art. 1224, comma 1, c.c. La domanda giudiziale di annullamento dei dinieghi è stata ritenuta equivalente, ai fini della mora, a un atto di costituzione in mora, poiché la società non avrebbe potuto ottenere il pagamento finché i provvedimenti negativi fossero rimasti efficaci. In applicazione dell'efficacia ex tunc e dell'effetto ripristinatorio dell'annullamento, gli interessi decorrono dalle singole scadenze in cui gli incentivi avrebbero dovuto essere corrisposti. Tuttavia, per le somme riferibili agli anni 2010-2012, il ritardo è stato ritenuto imputabile alla società, in ragione dell'illegittimità della precedente qualifica accertata dalle sentenze del 2014 e del 2015; gli interessi relativi a tali annualità decorrono quindi dal 2013. Il TAR ha rideterminato gli interessi legali complessivi in euro 210.861,08 e ha ordinato al GSE di rilasciare le garanzie di origine previste dall'art. 11 d.lgs. 387/2003. Ha respinto nel resto le domande, poiché la società non aveva provato né specificamente allegato il maggior danno richiesto dall'art. 1224, comma 2, c.c.; tale rilievo ha assorbito ogni valutazione sull'elemento soggettivo del GSE. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi, pendenti tra le stesse parti e riguardanti questioni giuridiche sostanzialmente coincidenti.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato per affermare che la tutela giurisdizionale amministrativa deve essere piena ed effettiva; la durata del processo non può pregiudicare la parte risultata vittoriosa.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria comporta, in linea di principio, il ristoro mediante corresponsione degli interessi legali.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Il maggior danno rispetto agli interessi legali deve essere specificamente allegato e provato dal creditore; in mancanza, non può essere riconosciuto.

  • art. 11 d.lgs. 387/2003

    La società, in conseguenza dell'efficacia retroattiva del giudicato di annullamento e dell'avvenuto riconoscimento degli incentivi, ha diritto al rilascio delle garanzie di origine relative all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un diniego amministrativo produce effetti ex tunc e ripristinatori: il privato deve essere posto, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'amministrazione avesse agito legittimamente sin dall'origine.
  • Quando il bene della vita negato illegittimamente consiste nel pagamento di somme di denaro, l'effetto ripristinatorio comprende, oltre alla sorte capitale, gli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
  • La domanda giudiziale di annullamento del provvedimento negativo può equivalere, ai fini della costituzione in mora, a un atto di messa in mora quando, finché il provvedimento resta efficace, il privato non può ottenere il pagamento della somma pretesa.
  • Il ritardo nel pagamento degli incentivi pubblici già spettanti configura un'obbligazione pecuniaria e un debito di valuta, non un debito di valore; pertanto il ristoro ordinario è costituito dagli interessi legali, mentre il maggior danno deve essere specificamente allegato e provato.
  • L'effetto retroattivo dell'annullamento non consente di imputare all'amministrazione il ritardo relativo a periodi nei quali il mancato pagamento dipendeva da una precedente illegittima pretesa del privato accertata con giudicato; gli interessi possono quindi decorrere da una data successiva individuata in base all'effettiva imputabilità del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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