Cassazione Penale, Ordinanza n. 15777/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione di gasolio, deducendo due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che non vi fosse prova della consapevolezza della provenienza illecita del carburante; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano meramente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e non confrontavano specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e apparente, perché non si misurava con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato le modalità di approvvigionamento del carburante - fuori da una stazione di rifornimento, tramite travaso da tanica da 20 litri e dopo ripetuti contatti telefonici intercettati con il fornitore - come indice della piena consapevolezza della provenienza illecita del gasolio, integrando così l'elemento soggettivo della ricettazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta e della spiccata intenzionalità del dolo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice della ricettazione, ritenuta integrata dalla consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché le modalità della condotta e la spiccata intensità del dolo escludevano la tenuità complessiva della fattispecie.
art. 625 cod. proc. pen.
Non citato espressamente nel testo; la decisione è resa in sede di legittimità con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso meramente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito: il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata.
- Nella ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da indici fattuali oggettivi, come modalità anomale di approvvigionamento del bene, contatti telefonici con il fornitore e circolazione del bene al di fuori dei normali canali commerciali.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza riveli una significativa intensità del dolo, anche se il motivo difensivo si limita a invocare astrattamente l'art. 131-bis c.p.
- La motivazione che escluda uno dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente se dà conto in modo non illogico degli elementi fattuali decisivi che rendono non applicabile la causa di non punibilità.
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