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Sentenza

Sentenza n. 928/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'atto prot. n. 0250509 del 27 maggio 2025, con cui il Comune di Genova ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata il 4 aprile 2025, relativamente alla realizzazione di una stazione radio base su terreno di proprietà privata presso la Salita Superiore Salvator Rosa 7A/11 (Sezione: D - Foglio 39b – Mappale 1524).

Giustizia amministrativa202500999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale che ha dichiarato improcedibile l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a una stazione radio base, nonché nota successiva recante indicazioni per una eventuale nuova istanza e, in via subordinata, disposizioni del regolamento comunale sugli impianti di teleradiocomunicazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la dichiarazione comunale di improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per una stazione radio base realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’improcedibilità era stata motivata dal Comune con l’insanabilità della platea e degli apparati tecnici, ritenuti volumi non sanabili ex post, nonché con la mancata produzione di una procura speciale riferita alla pratica. La ricorrente deduceva: violazione della disciplina sul procedimento amministrativo e mancato soccorso procedimentale e istruttorio; errore di fatto circa l’omessa rappresentazione della platea e degli apparati tecnici; falsa applicazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, della circolare ministeriale n. 38/2023 e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che gli apparati non costituissero nuovi volumi; illegittimità della richiesta relativa alla procura; ulteriore errore di fatto e carenza istruttoria sulla corrispondenza dell’impianto al rendering; violazione del regolamento comunale sugli impianti di teleradiocomunicazione. Con motivi aggiunti la società impugnava anche una successiva nota comunale e, subordinatamente, alcune disposizioni regolamentari, riproponendo le censure sull’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e sull’improcedibilità e deducendo il contrasto del regolamento con l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili senza esaminare le censure sostanziali relative alla compatibilità paesaggistica, alla qualificazione degli apparati tecnici, al regolamento comunale e all’improcedibilità dell’istanza. Il mandato alle liti non era stato conferito dal legale rappresentante della società, ma da un procuratore speciale, sulla base di una procura notarile indicata negli estremi ma non depositata. La società non ha prodotto tale procura neppure dopo che il Collegio aveva segnalato d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e aveva rinviato la trattazione. Poiché la giustificazione dei poteri rappresentativi grava su chi dichiara di agire in nome della persona giuridica, il giudice non ha potuto verificare i poteri processuali e sostanziali del soggetto che aveva conferito il mandato. Il richiamo a un diverso fascicolo, non identificato, è stato ritenuto irrilevante e contrario al principio secondo cui il giudice non può fondare la decisione su una propria asserita conoscenza privata di fatti non acquisiti al processo e non sottoposti al contraddittorio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del Comune di Genova, liquidate in 4.000 euro oltre spese generali; sono state integralmente compensate nei rapporti con il Ministero della Cultura.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a.

    La procura alle liti costituisce un elemento necessario del ricorso; la sua invalidità o la mancata dimostrazione dei poteri di chi l’ha conferita determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 75, comma 3, c.p.c.

    Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto

    La persona giuridica deve stare in giudizio mediante il proprio rappresentante legale o altro soggetto della cui legittimazione rappresentativa sia fornita prova.

  • art. 1393 c.c.

    Chi agisce in nome altrui deve giustificare i propri poteri rappresentativi; nel processo amministrativo tale onere grava sul soggetto che dichiara di rappresentare la persona giuridica.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio; se, nonostante tale sollecitazione, non viene fornita la prova dei poteri rappresentativi, il difetto non può essere superato.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può utilizzare una propria conoscenza privata di atti contenuti in un diverso fascicolo, non identificato e non sottoposto al contraddittorio, salvo che si tratti di fatti rientranti nella comune esperienza.

Massime di principio

  • Quando una persona giuridica agisce in giudizio tramite un procuratore speciale anziché tramite il legale rappresentante, la procura sostanziale che attribuisce a tale soggetto i poteri rappresentativi deve essere depositata agli atti del giudizio; la mera indicazione dei suoi estremi nel mandato alle liti non è sufficiente.
  • L’onere di dimostrare la legittimazione rappresentativa di chi conferisce il mandato processuale in nome di una persona giuridica grava sul soggetto che tale rappresentanza assume, e la sua mancata assoluzione comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La mancata produzione della procura sostanziale non è superata dal richiamo a un altro fascicolo di causa non identificato: il giudice non può acquisire d’ufficio una propria asserita conoscenza privata di tale documento, anche perché ciò sottrarrebbe il relativo contenuto al contraddittorio delle parti.
  • La mancata giustificazione dei poteri rappresentativi assume rilievo decisivo anche quando il giudice abbia previamente segnalato la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e abbia concesso la possibilità di fornire chiarimenti o documenti; l’omessa regolarizzazione conduce all’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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