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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 28536 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della CTR di Firenze che aveva confermato l’annullamento di tre avvisi di accertamento relativi agli anni 1999, 2000 e 2001. Gli accertamenti si fondavano sulle movimentazioni dei conti correnti della contribuente, ritenute non giustificate e quindi presumibilmente riconducibili a reddito. L’Agenzia sosteneva che la presunzione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, fosse applicabile anche alle annualità anteriori al 2005. La contribuente eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2, c.p.c. La sentenza della CTR era stata notificata all’Agenzia il 31 luglio 2009, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato soltanto il 12 aprile 2010. La Corte ha ritenuto valida la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve, anche se la relazione di notifica non indicava espressamente chi l’avesse richiesta, poiché le parti erano soltanto due e l’identificazione del notificante era comunque certa. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è rimasto assorbito. L’Agenzia è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    La norma disciplina gli accertamenti fondati sulle movimentazioni dei conti bancari e sulle presunzioni relative a versamenti e prelievi non giustificati. La questione della sua applicabilità alle annualità anteriori al 2005 non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso dell’Agenzia è stato dichiarato tardivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2

    La disposizione consente l’utilizzo delle risultanze dei rapporti bancari nell’accertamento IVA. Anche l’interpretazione temporale della norma non è stata esaminata dalla Corte a causa dell’inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 285

    La notificazione della sentenza a istanza di parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. L’indicazione formale dell’istante nella relazione di notifica non è indispensabile quando, dal contenuto dell’atto e dalla struttura del processo, l’identità della parte notificante è inequivocabile.

  • Codice di procedura civile, art. 325, comma 2

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Prima di esaminare il merito di un ricorso, la Corte verifica i requisiti processuali, compreso il rispetto dei termini di impugnazione; il mancato rispetto del termine rende il ricorso inammissibile.
  • La notificazione della sentenza può far decorrere il termine breve per impugnare anche quando non indica espressamente chi l’abbia richiesta, purché l’identità del notificante sia ricavabile senza incertezza dal contesto processuale.
  • Quando le parti del giudizio sono soltanto due, la notificazione della sentenza a una parte normalmente consente di individuare nell’altra la parte che l’ha richiesta.
  • Un ricorso dichiarato tardivo non viene esaminato nel merito: eventuali questioni sostanziali, come l’applicabilità temporale delle presunzioni bancarie, restano prive di decisione.
  • Chi intende impugnare una sentenza deve verificare con precisione la data di perfezionamento della notificazione e calcolare tempestivamente il termine previsto dalla legge.

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