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Sentenza

Sentenza n. 5811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 34 del 9 gennaio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato il diniego di permesso di costruire relativo alla realizzazione di un'abitazione rurale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola aveva presentato una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di una casa del fattore nell'ambito di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Dopo la conclusione favorevole della conferenza di servizi e il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previo parere favorevole della Soprintendenza, il Comune aveva negato il permesso di costruire sulla base di tre ragioni: la presunta incompatibilità dell'intervento con le prescrizioni paesaggistiche del PIT/PPR relative all'area tutelata; il divieto di nuova edificazione costituente nucleo isolato previsto dalla disciplina del vincolo paesaggistico; la mancata allegazione del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del dipendente cui l'abitazione era destinata. Il TAR aveva accolto il primo motivo di ricorso, annullando il diniego per l'illegittimità delle prime due ragioni e assorbendo le ulteriori censure. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo violazione delle norme statali e regionali in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, sostenendo che le prime due ragioni avessero natura urbanistico-edilizia e rientrassero nella competenza comunale, non essendo state valutate dalla Soprintendenza. Ha inoltre sostenuto che le prescrizioni del PIT fossero confluite nel piano operativo comunale, confermandone la natura urbanistica.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che il Comune non aveva impugnato l'omessa pronuncia del TAR sulla terza ragione giustificatrice del diniego; pertanto, l'annullamento del provvedimento si era consolidato per tale parte e il giudizio d'appello era limitato alla legittimità delle prime due ragioni. Nel merito, il Collegio ha affermato che la valutazione dell'incidenza paesaggistica dell'intervento spetta all'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, nel quale la Soprintendenza svolge una funzione co-decisoria mediante il parere vincolante previsto dall'art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004. Una volta rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, previo parere favorevole della Soprintendenza, gli aspetti paesaggisticamente rilevanti del progetto non possono essere nuovamente valutati in senso opposto dal Comune nel procedimento edilizio; tale valutazione potrebbe essere rimessa in discussione solo mediante il ritiro dell'autorizzazione paesaggistica. Le prescrizioni richiamate nel diniego, pur contenute nel PIT/PPR e recepite anche nel piano operativo comunale, conservavano natura paesaggistica, perché espressione della tutela e della disciplina d'uso di vincoli paesaggistici, e non diventavano urbanistiche per il loro recepimento nel piano comunale. La prevalenza dei piani paesaggistici sui piani urbanistici non trasferisce al Comune la competenza sulla valutazione paesaggistica. È stata inoltre dichiarata inammissibile la deduzione relativa alla confluenza delle prescrizioni nel piano operativo comunale, poiché non esplicitata nel provvedimento impugnato e quindi integrante una motivazione postuma. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Il parere vincolante della Soprintendenza concorre alla decisione pluristrutturata sull'autorizzazione paesaggistica e rimette all'autorità paesaggistica la valutazione dell'incidenza dell'intervento sul paesaggio.

  • artt. 143 e 145 d.lgs. 42/2004

    La prevalenza della pianificazione paesaggistica su quella urbanistica esprime una gerarchia tra piani e non trasforma l'interesse paesaggistico in interesse urbanistico né trasferisce al Comune la relativa competenza valutativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi inviata dal Comune prima dell'adozione del diniego.

  • artt. 73 e 74 l.r. Toscana n. 65/2014

    Sono richiamati quali basi normative del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale presentato dalla società.

  • art. 134, comma 1, lett. a), l.r. Toscana n. 65/2014

    È richiamato quale fondamento regionale della domanda di permesso di costruire.

  • art. 21-octies l. 241/1990

Massime di principio

  • La valutazione dell'incidenza paesaggistica di un intervento edilizio spetta all'autorità competente per la tutela del paesaggio nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, nel quale il parere vincolante della Soprintendenza concorre alla decisione pluristrutturata.
  • Una volta rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, previo parere favorevole della Soprintendenza, il Comune non può negare il titolo edilizio sulla base di una diversa valutazione dello stesso interesse paesaggistico riferita al medesimo progetto; tale valutazione può essere rimessa in discussione soltanto mediante il ritiro dell'autorizzazione paesaggistica.
  • Le prescrizioni di tutela e gli obiettivi di tutela contenuti nella pianificazione paesaggistica conservano natura paesaggistica anche quando siano recepiti nel piano operativo comunale; il recepimento non trasferisce al Comune la competenza sulla valutazione della compatibilità paesaggistica.
  • La prevalenza gerarchica dei piani paesaggistici sui piani urbanistici non modifica la natura dell'interesse tutelato né consente all'autorità urbanistica di sostituirsi all'autorità paesaggistica nella valutazione dell'intervento.
  • Nel giudizio amministrativo d'appello, se l'amministrazione non censura una parte autonoma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'atto per quella parte si consolida e il giudizio resta limitato ai capi specificamente impugnati.
  • L'amministrazione non può sostenere in giudizio ragioni giustificatrici del provvedimento che non risultino espresse nell'atto impugnato, poiché ciò integra una motivazione postuma inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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