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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19976/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione che censura la parte della sentenza di patteggiamento relativa alla confisca del denaro in sequestro: omissione o insufficiente motivazione del giudice in ordine al presupposto normativo della confisca (non specificato se ai sensi dell'art. 240 c.p. o dell'art. 240-bis c.p.), inesistenza di una specifica contestazione nel capo di imputazione circa il possesso della somma sequestrata, e rilievo che il ricorrente aveva fornito spiegazione della lecita provenienza del denaro (redditi da lavoro e mantenimento dal padre).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione limitatamente alla confisca. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla confisca del denaro e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma in diversa persona fisica, richiamando il principio secondo cui, anche nel patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione (pur attenuata) quando dispone la confisca e deve esplicitare la base normativa e le ragioni della misura.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo di applicazione della pena (patteggiamento): la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento, per la quale sussiste comunque l'obbligo di una motivazione sulla confisca

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma contestata nel giudizio di merito (reato riferito a sostanze stupefacenti) usata per il riconoscimento della continuità con precedente sentenza e per la determinazione della pena

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa alla illecita detenzione di stupefacenti, utilizzata nella motivazione della pena patteggiata

  • art. 240 cod. pen.

    Citato come possibile base normativa per la confisca diretta del profitto del reato: la Corte richiama che il giudice deve indicare esplicitamente la norma applicata (se art. 240 o art. 240-bis) quando dispone la confisca

  • art. 240-bis cod. pen.

    Citato come alternativa normativa alla quale la confisca potrebbe essere stata ancorata; l'assenza di chiarimento sul ricorso a questa norma rende carente la motivazione

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017 n.103)

    Disciplina i limiti di impugnabilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento quando la misura è frutto dell'accordo: se la confisca è parte dell'accordo, il ricorso è ammesso nei limiti di tale norma; se non è parte dell'accordo, si applicano le regole generali sul vizio di motivazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, in particolare il vizio di motivazione; utilizzata dalla Corte per valutare la fondatezza del ricorso contro la confisca per carenza motivazionale

  • art. 111, settimo comma Cost.

    art. 111, settimo comma Cost.

    Richiamato come principio costituzionale che tutela il diritto alla legalità e alla motivazione delle decisioni: la confisca è una misura rilevante che, se illegittima, integra violazione della legge

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    Modifica la disciplina sull'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento (incidenza sull'art. 448 c.p.p.) e viene richiamata per spiegare i limiti di sindacato sulle misure applicate in sede di patteggiamento

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice non può limitarsi a recepire l'accordo: quando dispone la confisca deve fornire una motivazione, anche se più sintetica rispetto a un giudizio ordinario
  • La mancata o insufficiente indicazione della base normativa della confisca (ad es. art. 240 c.p. vs art. 240-bis c.p.) è motivo di annullamento da parte della Cassazione per vizio di motivazione
  • Se il capo di imputazione non contesta espressamente il possesso di denaro come profitto del reato, la confisca richiede valutazione motivata e non può essere disposta automaticamente sulla sola base del sequestro
  • Quando il difensore offre prova o spiegazioni plausibili sulla lecita provenienza di somme sequestrate, il giudice deve valutare e motivare il rigetto o l'accoglimento di tali deduzioni prima di disporre la confisca
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile per vizio di motivazione anche nelle sentenze di patteggiamento quando la confisca non risulti adeguatamente motivata; pertanto in casi analoghi è consigliabile impugnare sulla base dell'art. 606 c.p.p.
  • In caso di confisca disposta in modo vago o senza chiaro riferimento normativo, la strada più probabile è l'annullamento limitato della statuizione e il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito

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