Sentenza n. 6593/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 831/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte n. 831/2025, che aveva accolto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione al rilascio di certificazioni mediche per l’idoneità alla guida, identificata dal codice MKQCC4
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione di settore)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione rilasciata a un medico per certificare i requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento o al rinnovo della patente di guida. Il medico aveva dichiarato di avere fatto parte per almeno cinque anni di commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 119 del Codice della strada, requisito necessario per il rilascio del codice identificativo. Successivamente aveva precisato di avere partecipato alle commissioni soltanto quale medico in formazione. La Motorizzazione ha acquisito dalla ASL competente la conferma che il medico non era mai stato membro effettivo o supplente delle commissioni mediche locali e ha quindi annullato in autotutela l’autorizzazione. Il TAR aveva accolto il ricorso del medico ritenendo, tra l’altro, superato il termine per l’annullamento d’ufficio, insussistenti adeguate ragioni di interesse pubblico e non applicabile l’eccezione relativa alla falsa rappresentazione dei fatti. S.I.M.C.E. ha appellato deducendo violazione degli artt. 21-nonies e 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, manifesta illogicità ed erroneo bilanciamento degli interessi, sostenendo che il medico non possedesse i requisiti e avesse rappresentato in modo non veritiero la propria esperienza. Il Ministero ha proposto appello incidentale deducendo, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la legittimità dell’autotutela quanto all’interesse pubblico, al termine temporale e alla falsa rappresentazione. Il medico ha resistito, invocando anche la partecipazione procedimentale, il legittimo affidamento, questioni di legittimità costituzionale e un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto sia l’appello principale sia quello incidentale, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. Ha confermato la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia concerne l’esercizio discrezionale del potere di annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo. Nel merito, ha ritenuto pacifico che il medico non possedesse i requisiti previsti dall’art. 119 del Codice della strada: la partecipazione quale medico in formazione non equivale all’essere componente effettivo o supplente di una commissione medica locale. Il superamento del termine ordinario per l’annullamento d’ufficio è stato ritenuto ammissibile perché la condotta dell’interessato aveva indotto l’amministrazione in errore circa la sussistenza dei requisiti. In tale ipotesi non occorrono né un accertamento penale definitivo né la prova del dolo o della colpa, purché la falsa rappresentazione sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi. L’interesse pubblico alla rimozione di un titolo rilasciato a chi non possiede i requisiti professionali è stato ritenuto prevalente sull’interesse alla conservazione dell’atto. Il medico aveva comunque ricevuto una comunicazione di verifica dei requisiti, sufficiente a garantire la partecipazione procedimentale. È stato escluso il legittimo affidamento, perché il decorso del tempo non può consolidare una posizione ottenuta mediante dichiarazioni che abbiano indotto in errore l’amministrazione, né può fondarsi su una prassi illegittima. Sono state ritenute irrilevanti la questione di costituzionalità e la richiesta di rinvio pregiudiziale UE, in quanto la controversia riguardava esclusivamente l’annullamento dell’autorizzazione ottenuta dichiarando il possesso di requisiti insussistenti. Il medico è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in € 4.000 oltre accessori in favore di S.I.M.C.E. e in € 4.000 oltre accessori in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 119, commi 2 e 4, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La disposizione individua i presupposti sostanziali per lo svolgimento dell’attività di certificazione dei requisiti psicofisici per la patente; la partecipazione alle commissioni mediche locali deve consistere nell’essere componente effettivo o supplente, non nella mera partecipazione come medico in formazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio è soggetto a un limite temporale, ma il superamento di tale limite è ammissibile quando il privato abbia indotto l’amministrazione in errore mediante una falsa rappresentazione dei fatti.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La falsa rappresentazione dei fatti consente di superare il limite temporale dell’autotutela; non è necessario un accertamento penale né la prova dell’elemento soggettivo, purché la falsità o inesattezza sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive rese per ottenere il codice identificativo comportano responsabilità e richiedono che il dichiarante verifichi diligentemente la sussistenza dei requisiti dichiarati.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Il richiamo alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci rafforza l’obbligo di accuratezza e autoresponsabilità del dichiarante, pur non rendendo necessario un accertamento penale ai fini dell’autotutela amministrativa.
art. 10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale non richiede necessariamente l’adempimento formale di ogni passaggio quando l’interessato sia stato comunque posto a conoscenza dell’istruttoria e abbia potuto interloquire con l’amministrazione.
Massime di principio
- Il termine per l’annullamento d’ufficio può essere superato quando il privato abbia rappresentato all’amministrazione una situazione di fatto non corrispondente alla realtà, inducendola in errore circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento.
- La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell’autotutela può essere accertata direttamente dall’amministrazione con i propri mezzi; non sono necessari né un previo accertamento penale definitivo né la prova del dolo o della colpa del destinatario, poiché l’annullamento d’ufficio non ha natura sanzionatoria.
- Chi presenta una dichiarazione sostitutiva per ottenere un titolo amministrativo deve verificare con ordinaria diligenza la sussistenza dei requisiti dichiarati; la propria incertezza o una successiva precisazione non elimina gli effetti della dichiarazione iniziale quando questa abbia indotto l’amministrazione in errore.
- L’interesse pubblico alla rimozione di un’autorizzazione rilasciata a un soggetto privo dei requisiti professionali può prevalere sull’interesse del privato alla conservazione dell’atto, soprattutto quando il titolo sia stato ottenuto mediante una rappresentazione inesatta dei presupposti.
- Il decorso del tempo non consolida un legittimo affidamento quando il titolo amministrativo sia stato ottenuto attraverso dichiarazioni inesatte o quando l’attività esercitata sia priva dei requisiti prescritti dalla legge; il legittimo affidamento non può fondarsi su una prassi illegittima.
- La partecipazione procedimentale è assicurata quando l’interessato sia stato comunque informato dell’avvio delle verifiche e abbia avuto la possibilità concreta di interloquire; la mancanza di una comunicazione formale non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento.
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