Sentenza del 14/04/2016 n. 2136 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Rimborso - Irretroattività norma tributaria - Interpretazione - Statuto dei diritti del Contribuente - Irrilevanza rettifiche valore sui crediti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'effetto temporale delle modifiche normative che, a partire dal 2005, hanno reso fiscalmente irrilevanti ai fini IRAP le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela. In assenza di una disciplina transitoria espressa, l'Ufficio ha sostenuto un'interpretazione integrativa con effetto retroattivo, tale da incidere anche sulle quote residue, i cosiddetti "noni", delle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti. Il ricorrente ha invece invocato i principi di irretroattività, affidamento, certezza del diritto e ragionevolezza sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata disattesa. Il giudice ha ritenuto che, nel silenzio del Legislatore, non fosse possibile introdurre in via interpretativa una disciplina retroattiva sfavorevole al contribuente. La sopravvenuta irrilevanza delle rettifiche di valore sui crediti dal 2005 non incide quindi sulla deducibilità delle quote residue delle svalutazioni effettuate negli anni precedenti. Il rimborso IRAP richiesto dal contribuente deve essere riconosciuto nei limiti accertati in giudizio.
Norme richiamate
Articoli 2 e 6 del D.L. 205/2005
Le modifiche introdotte dal decreto hanno reso fiscalmente irrilevanti, a partire dal 2005, le rettifiche di valore sui crediti ai fini IRAP, senza prevedere una disciplina transitoria idonea a colpire retroattivamente le svalutazioni già effettuate.
Articolo 3 del D.L. 282/2004
La norma rientra nel quadro delle disposizioni rilevanti per la disciplina temporale della deducibilità e non consente, in assenza di un'espressa previsione legislativa, di estendere retroattivamente la nuova disciplina alle quote residue delle svalutazioni pregresse.
Statuto dei diritti del contribuente
I principi di affidamento, certezza del diritto, irretroattività e ragionevolezza operano come principi generali dell'ordinamento tributario e impediscono interpretazioni amministrative retroattive sfavorevoli quando il legislatore non abbia previsto una disciplina transitoria.
Massime di principio
- Una nuova disciplina tributaria sfavorevole non può essere applicata retroattivamente dal Fisco mediante una semplice interpretazione, soprattutto quando manca una norma transitoria espressa.
- Le quote residue di componenti deducibili già maturate secondo la normativa vigente al momento dell'operazione devono essere valutate alla luce delle regole allora applicabili, salvo una chiara disposizione legislativa retroattiva.
- In caso di ambiguità o di silenzio normativo, assumono rilievo i principi di affidamento, certezza del diritto e ragionevolezza a tutela del contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi al legislatore nel disciplinare retroattivamente gli effetti fiscali di situazioni pregresse.
- Per controversie analoghe occorre verificare la data di effettuazione della svalutazione, il regime fiscale vigente in quel momento e l'eventuale presenza di una specifica norma transitoria.
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