Ordinanza n. 284/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0016270 del 02.07.2024 (Regione Calabria); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto della odierna ricorrente a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\7\2025 per l’annullamento: - del decreto dell’USR per la Calabria n. 15691 del 5 giugno 2025 con il quale è approvata, la graduatoria del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, per la regione Calabria, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023 e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici e, con motivi aggiunti, graduatoria finale regionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli per 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui non comprende il suo nominativo, nonché gli esiti e il punteggio della prova preselettiva, i quesiti somministrati e gli atti collegati. Ha contestato inoltre, quali atti presupposti, il bando di concorso, il decreto ministeriale disciplinante la procedura e il DPCM di autorizzazione dei posti, censurando in particolare il criterio che ammette alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna regione, oltre ai candidati a pari merito con l'ultimo ammesso, sostenendo che la soglia avrebbe dovuto essere determinata su base nazionale e/o coincidere con una soglia minima di sufficienza. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria regionale approvata dall'USR Calabria. Il giudizio coinvolge numerosi controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate; il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti erano stati proposti nei confronti dell'amministrazione e di alcuni soltanto dei controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative alla graduatoria, alla prova preselettiva, ai criteri di ammissione o alla graduatoria finale. Rilevato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. L'avviso deve indicare l'autorità giudiziaria e il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale degli atti processuali. Le amministrazioni devono mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire sulla home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere compiuti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza ordina inoltre alle amministrazioni di eseguire gli adempimenti e alla Segreteria di comunicare il provvedimento alle parti.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso a modalità particolari di notificazione quando ciò sia necessario in relazione al numero dei destinatari.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base normativa per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di stabilire modalità diverse o particolari di notificazione, utilizzate nel caso concreto mediante pubblicazione sui siti istituzionali.
Massime di principio
- Quando il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati individuabili.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione degli atti processuali sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a prescrizioni puntuali sul contenuto dell'avviso, sulla pubblicazione integrale degli atti, sulla visibilità del collegamento, sulla conservazione online della documentazione e sul rilascio di un'attestazione dell'avvenuto adempimento.
- Il giudice può fissare termini perentori per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
Come è indicizzato
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