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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3491/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, in grado di appello, delle condanne per due furti aggravati e una ricettazione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza di prova circa la responsabilità del ricorrente del furto contestato al capo a) (commesso in un supermercato), sostenendo che la sentenza avrebbe valutato illogicamente il rinvenimento, all'interno dell'autovettura utilizzata per l'effrazione, di refurtiva di un furto precedente senza dimostrare che tale furto fosse anteriore a quello contestato al capo a). La difesa sosteneva in sostanza che si trattava di una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita alla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse logica e adeguatamente ancorata alle fonti di prova: il rinvenimento, nell'autovettura utilizzata per il secondo furto, della refurtiva del primo e il riscontro di impronte papillari del ricorrente nel luogo del primo reato legittimavano la conclusione che lo stesso fosse autore anche del furto contestato al capo a), e la sentenza di primo grado aveva già ritenuto quel furto successivo al primo. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro 3000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • decreto-legge n.137 del 2020, art. 23, comma 8

    Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    Consente la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto davanti alla Corte di cassazione nelle ipotesi previste dal decreto; qui indicato come modalità procedurale seguita nel giudizio

  • codice di procedura penale, art. 616

    Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la dichiarata inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente

    Stabilisce la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: spese processuali e somma a favore della Cassa delle ammende commisurata equitativamente

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)

    La Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova; ove si ritenga che le fonti siano travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza

    Ripristina il principio che la Cassazione esamina la correttezza logica e giuridica della motivazione e non riesamina i fatti o rivaluta la prova, salvo specifiche allegazioni di travisamento corredate secondo il principio di autosufficienza

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rivedere la valutazione di merito delle prove: i motivi che si risolvono in una richiesta di rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per censurare la valutazione probatoria in Cassazione è necessario allegare e dimostrare un vizio specifico (ad es. travisamento delle fonti), rispettando il principio di autosufficienza delle deduzioni.
  • Quando la motivazione collegia elementi di fatto (es. refurtiva trovata in un veicolo e impronte) in un quadro logicamente coerente, la contestazione della sola possibilità di diversa valutazione non è sufficiente a fondare la cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata equitativamente.
  • In impugnative che vertono sulla sequenza cronologica dei fatti, è importante che il ricorrente contesti e alleghi specificamente la prova probatoria della cronologia: osservazioni generiche sulla logica dell'accertamento non superano il filtro di ammissibilità.

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