Cassazione Penale, Sentenza n. 5883/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di fraudolenta falsificazione della documentazione per la stipula di un contratto assicurativo (art. 642 c.p.). Le censure principali erano: (i) la domanda di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza d'appello (contestando il criterio di computo della sospensione della prescrizione in relazione a rinvii disposti per adesione del difensore all'astensione dalle udienze e per assenza di testi del P.M.); (ii) vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità, sostenendo che l'interesse alla falsificazione poteva essere anche di terzi (es. agente); (iii) illegittima commisurazione della pena al di sotto del minimo edittale senza adeguata motivazione; (iv) impropria correzione di un supposto errore materiale nella sentenza di primo grado in assenza di impugnazione del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato in modo non manifesto il primo motivo, ha ritenuto inammissibile il secondo per carenza di specificità e ha assorbito gli altri motivi; tuttavia, aderendo all'orientamento giurisprudenziale più recente, ha ritenuto che i rinvii disposti per adesione del difensore all'astensione comportino la sospensione della prescrizione per l'intero periodo necessario anche se nelle stesse udienze erano assenti testi del P.M. Ne consegue che, ricomputati i termini, il reato si è estinto per prescrizione il 20/09/2019: la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p. Pur avendo ritenuto assorbiti alcuni profili di merito, la Corte ha comunque liquidato le spese di rappresentanza e difesa della parte civile in favore di Sara Assicurazioni s.p.a. per euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma incriminatrice del reato di fraudolenta falsificazione della documentazione; la Corte ha ritenuto integrato lo schema tipico in relazione all'alterazione della attestazione della classe di merito, confermando la legittimità della qualificazione del fatto prima che intervenisse l'estinzione per prescrizione.
art. 159 cod. pen.
Regola i casi di sospensione della prescrizione; la Corte ha applicato l'orientamento secondo il quale il limite dei 60 giorni non opera quando il rinvio è dovuto all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, consentendo la sospensione per l'intero periodo ritenuto adeguato all'organizzazione dell'Ufficio.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato; la Corte ha escluso l'esistenza di cause di proscioglimento nel merito agli atti e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione ai sensi delle norme processuali.
art. 304 cod. proc. pen.
art. 304, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Norma citata fra le previsioni rilevanti per il calcolo della prescrizione; utilizzata nella contestazione circa il periodo di maturazione della prescrizione rispetto alle udienze rinviate.
art. 133 cod. proc. pen.
Consente l'accompagnamento coatto dei testi; la Corte ha osservato che l'assenza del difensore impedisce la prosecuzione formale dell'udienza e la verifica successiva della presenza dei testi, per cui la causa di rinvio prevalente è l'astensione del difensore.
art. 620 cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. a
Consente l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto; la Corte ha applicato questa norma per annullare la sentenza impugnata perché il reato era prescritto.
art. 163 e 164 cod. pen.
Riferite nei motivi di impugnazione relativi alla commisurazione della pena e ai criteri di determinazione della sanzione; la Corte ha considerato questi profili assorbiti dall'accertata estinzione del reato.
giurisprudenza: Cass. sez. 3, Sent. n.11671 del 24/02/2015 (Spignoli)
Cass. sez. 3, n.11671/2015
Principio richiamato secondo cui il differimento per adesione del difensore all'astensione esclude l'applicazione del limite dei 60 giorni previsto dall'art. 159 c.p., consentendo la sospensione della prescrizione per il periodo ritenuto adeguato.
giurisprudenza: Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018
Conferma l'orientamento secondo cui, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, si valuta la causa del rinvio (adesione del difensore all'astensione) senza che l'assenza di testi del P.M. deroghi a tale regola.
giurisprudenza: Sez. 2, n. 5050 del 19/1/2021
Ulteriore conferma della prevalenza della causa di rinvio determinata dall'astensione del difensore ai fini della sospensione della prescrizione.
giurisprudenza: Sez. U. n.21 del 22/10/2000
Riferita in tema di computo dei termini successivi alla pronuncia di merito: la decisione di merito non cristallizza il decorso della prescrizione e il tempo successivo alla sentenza d'appello può contribuire al raggiungimento della prescrizione complessiva.
giurisprudenza: Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017 (Tornei)
Conferma che il tempo successivo all'emissione della sentenza di merito va computato per il calcolo complessivo della prescrizione.
Massime di principio
- Se un'udienza è rinviata per adesione del difensore all'astensione proclamata dall'ordine forense, tale causa di rinvio può sospendere la prescrizione per l'intero periodo ritenuto necessario dall'Ufficio, anche oltre il limite di 60 giorni previsto dall'art. 159 c.p.
- Quando coesistono due cause di rinvio (es. astensione del difensore e assenza di testimoni del P.M.), la verifica della presenza del difensore precede quella dei testi; l'adesione all'astensione impedisce l'assunzione degli ordinari poteri del giudice e quindi prevale nel computo della sospensione della prescrizione.
- Il decorso del tempo successivo all'emissione di una sentenza di merito può concorrere al raggiungimento della prescrizione complessiva: una decisione favorevole sul merito non impedisce che il reato si estingua successivamente per decorso del tempo.
- Anche se la responsabilità penale è ritenuta provata in merito, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione comporta l'annullamento della sentenza penale senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Le questioni relative a motivazione, commisurazione della pena o correzione di errori materiali possono risultare assorbite se la Corte dichiara l'estinzione del reato per prescrizione; tuttavia, le spese della parte civile possono essere comunque liquidate se la sua costituzione è stata ritenuta ammissibile.
- In casi analoghi è utile dimostrare con precisione le cause e le date dei rinvii processuali e collegare tali eventi alle norme sulla sospensione della prescrizione per evitare che, in fase di calcolo, venga escluso il periodo di sospensione favorevole all'imputato.
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