Cassazione Penale, Sentenza n. 00326/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava un'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata (09/09/2025) adottata in udienza predibattimentale nel procedimento a carico di Giovanni Mastellone (art.189 d.lgs. 30/04/1992, n.285). Il Tribunale aveva dichiarato l'assenza dell'imputato, rinviato l'udienza e incaricato l'Ufficio di Procura di notificare il decreto di citazione alla persona offesa, nonostante quest'ultima non fosse stata indicata nella citazione. La Procura deduceva l'abnormità del provvedimento per aver delegato al pubblico ministero la notifica omessa invece di disporre il rinnovo della notifica da parte del giudice (o l'integrazione immediata del decreto in udienza), violando le norme processuali (artt. 552, 554-bis, comma secondo, 420 c.2, 143 disp. att. cod. proc. pen.) e determinando un'indebita regressione e stasi del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150 (in particolare l'art. 554-bis cod. proc. pen.) attribuisce al giudice dell'udienza predibattimentale la competenza a verificare la costituzione delle parti e ad ordinare la rinnovazione di avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni anche in caso di totale omissione. L'ordinanza impugnata è stata considerata viziata da violazione di legge e caratterizzata da abnormità strutturale e funzionale perché ha determinato un'indebita regressione del procedimento delegando al p.m. una attività che la norma riserva al giudice; conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il proseguimento.
Norme richiamate
art. 554-bis cod. proc. pen.
secondo comma: il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità
Attribuisce al giudice dell'udienza predibattimentale la competenza a ordinare la rinnovazione di atti a contenuto comunicativo anche in caso di totale omissione; impedisce la semplice restituzione degli atti al pubblico ministero quando la notifica è del tutto omessa
art. 143, disp. att. cod. proc. pen.
negli atti preliminari ai dibattimenti, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente
Conferma il ruolo del giudice nel disporre il rinnovo delle citazioni nelle fasi preliminari; integra la lettura della competenza prevista dall'art. 554-bis
art. 552 cod. proc. pen.
Rilevato nel ricorso in relazione ai termini e alle modalità della citazione; la Corte confronta la pratica pregressa con la nuova disciplina
art. 420, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare vizi procedurali inerenti all'udienza e alla proclamazione delle parti; la Corte valuta l'atto anche alla luce delle regole processuali generali
d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art.32, comma 1, lett. d)
Ha introdotto l'art. 554-bis; la riforma è centrale per la decisione perché ha concentrato sul giudice predibattimentale la responsabilità di verificare e ordinare la regolarizzazione delle costituzioni e delle notifiche
art. 189 d.lgs. 30/04/1992, n.285
Norma che disciplina il fatto-reato oggetto del procedimento (richiamata per contestazione penale ma non centrale nella questione processuale oggetto del ricorso)
art. 568 cod. proc. pen.
Citato nella disamina giurisprudenziale per i limiti dell'impugnabilità e per evitare che la categoria dell'abnormità sia usata come escamotage per eludere le regole di impugnazione; la Corte ricorda che l'abnormità è però configurabile quando vi sia indebita regressione
Massime di principio
- In udienza predibattimentale il giudice è competente a verificare la regolare costituzione delle parti e ad ordinare la rinnovazione di avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni anche in caso di totale omissione (art.554-bis).
- La semplice restituzione degli atti al pubblico ministero per omissione di notifica, quando la notifica è integralmente omessa, può configurare un provvedimento abnorme e determinare annullamento: il giudice non deve delegare al p.m. una attività che la norma attribuisce alla sua funzione.
- La nozione di abnormità comprende sia mancanze di potere formale (abnormità strutturale) sia atti che determinano indebito arresto o regressione del procedimento (abnormità funzionale); tali vizi possono essere rilevati anche d'ufficio in sede di legittimità.
- Dopo la riforma del 2022, il principio secondo cui il giudice dei preliminari provvede al rinnovo delle notifiche è rafforzato; in casi analoghi è consigliabile che il giudice ordini la regolarizzazione in udienza piuttosto che restituire gli atti al pubblico ministero.
- Per evitare il rischio di annullamento per abnormità, il giudice deve, se possibile, integrare immediatamente il decreto di citazione (anche individuando d'ufficio la persona offesa) o disporre direttamente la rinnovazione della notifica; il pubblico ministero non dovrebbe essere lasciato come unico soggetto competente per una notifica completamente omessa.
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