Cassazione Civile, Ordinanza n. 31455/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato IVA detratta dalla società contribuente in relazione all'acquisto di immobili da altra società, ritenendo l'operazione abusiva/elusiva, oltre a contestare ulteriori costi indeducibili e non di competenza. La CTR ha rigettato l'appello della contribuente, escludendo la sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto a un diverso contenzioso relativo all'IVA 2003, ritenendo distinta la ripresa IVA 2006 e infondate le doglianze su abuso del diritto, onere della prova, contraddittorio endoprocedimentale, doppia imposizione e sanzioni. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 d.lgs. 546/1992 per mancata sospensione necessaria in attesa del giudizio sull'IVA 2003; 2) violazione dell'art. 53 Cost., dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e della VI direttiva IVA per erronea qualificazione elusiva dell'operazione e per mancato vaglio delle ragioni economiche; 3) nullità/omessa pronuncia con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c.; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova in tema di abuso del diritto; 5) violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973 per omesso contraddittorio endoprocedimentale; 6) violazione degli artt. 54 d.P.R. 633/1972 e 67 d.P.R. 600/1973 per asserita doppia imposizione; 7) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sull'errore scusabile per inapplicabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo per assenza di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi, inammissibile il secondo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, infondati il terzo e il quarto perché la motivazione era comprensibile e non vi era inversione dell'onere probatorio, infondato il quinto perché il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non era dovuto per il tributo in questione e comunque mancava un'allegazione concreta di difese utili, infondato il sesto perché la doppia imposizione va valutata sul medesimo anno d'imposta, e infondato il settimo perché le sanzioni erano applicabili anche alle violazioni di principi antielusivi immanenti all'ordinamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente, confermando la sentenza della CTR Campania che aveva a sua volta confermato l'avviso di accertamento. La Corte ha escluso il vincolo di pregiudizialità tra il contenzioso sull'IVA 2003 e quello sull'IVA 2006, ha ritenuto che le ulteriori censure mirassero sostanzialmente a una nuova valutazione dei fatti di merito, e ha confermato la legittimità dell'atto impositivo, del recupero dell'IVA e delle sanzioni. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria è applicabile solo quando la decisione dipenda da altra causa che costituisca presupposto logico-giuridico indispensabile e potenzialmente idoneo a dar luogo a conflitto di giudicati; nel caso concreto tale nesso è stato escluso tra le due riprese IVA relative ad anni d'imposta diversi.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari; non è stata ritenuta decisiva per fondare la sospensione nel caso concreto.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla CTR in tema di rapporti tra giudizio pregiudicante e pregiudicato dopo sentenza non definitiva o impugnata; la Corte non ha accolto la censura sulla sua applicazione nel processo tributario perché ha escluso in radice la pregiudizialità.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili al processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di censurare la mera ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, riservate al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per omessa pronuncia non ricorre quando la motivazione consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 2697 c.c.
È violato solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove compiuto dal merito.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di capacità contributiva e abuso del diritto, senza trovare accoglimento.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma invocata per sostenere la legittimità della detrazione IVA, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta al merito.
VI direttiva 77/388/CEE
Richiamata per la disciplina unionale dell'IVA e dell'abuso del diritto, ma la Corte non ha accolto la censura sulla qualificazione concreta dell'operazione.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disciplina del contraddittorio preventivo richiamata dalla ricorrente non è stata ritenuta applicabile all'IVA in causa.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la doppia imposizione; la Corte ha escluso la violazione perché le pretese riguardavano anni d'imposta diversi.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato insieme all'art. 54 d.P.R. 633/1972 sul tema della duplicazione della pretesa, senza esito favorevole.
art. 6, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Base normativa della sanzione per illegittima detrazione dell'imposta, confermata come applicabile.
art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Base normativa della sanzione per dichiarazione infedele o per imposta inferiore a quella dovuta, confermata come applicabile.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato per l'inapplicabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza, ma la Corte ha respinto la tesi.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato in tema di errore scusabile e buona fede del contribuente; la Corte non ne ha tratto conseguenze esimenti.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente quale esimente per obiettiva incertezza; la Corte ha affermato che non impedisce l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione di un principio antielusivo immanente.
art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato solo dalla ricorrente come riferimento alla codificazione successiva dell'abuso del diritto; non decisivo per la soluzione della lite.
art. 1418 c.c.
Richiamato per sostenere che operazioni non nulle possono comunque essere abusive sul piano fiscale; richiamo di parte non decisivo.
art. 2504-bis c.c.
Richiamato dalla CTR come esempio di alternativa societaria alla compravendita, in caso di fusione per incorporazione.
art. 2560 c.c.
Richiamato dalla CTR come esempio di effetto traslativo dei debiti in ipotesi di cessione d'azienda.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel processo tributario presuppone un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i giudizi tale che la definizione dell'uno costituisca presupposto logico-giuridico indispensabile dell'altro e vi sia rischio di conflitto di giudicati; non basta la mera connessione fattuale o la comunanza di vicende economiche.
- Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito: quando la censura investe la ricostruzione della fattispecie concreta o l'apprezzamento delle prove, la doglianza è inammissibile o comunque non veicolabile come error in iudicando.
- L'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice pone l'onere probatorio a carico della parte sbagliata; non ricorre violazione quando si contesta soltanto il modo in cui il giudice ha valutato prove, presunzioni e risultanze istruttorie.
- Nel processo tributario, il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non è predicabile per tutti i tributi: per i tributi non armonizzati opera solo se una norma lo prevede espressamente; per i tributi armonizzati la sua omissione rileva solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto far valere.
- La doppia imposizione va verificata con riferimento al medesimo presupposto e al medesimo periodo d'imposta; non vi è duplicazione vietata quando le pretese riguardano annualità diverse o distinte basi impositive, fermo restando il rimedio del rimborso in caso di indebito.
- Le sanzioni tributarie possono essere applicate anche in presenza di condotte abusive/elusive, perché la violazione di un principio antielusivo immanente all'ordinamento non è neutralizzata dalla sola obiettiva incertezza normativa richiamata dal contribuente.
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