Cassazione Penale, Sentenza n. 15447/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva principalmente: inosservanza dell'art. 121 cod. proc. pen. per mancata valutazione della memoria difensiva trasmessa via PEC il 30/3/2022 contenente due argomenti rilevanti (delibera regionale sulle "botti" esentate da permesso e denuncia di inizio attività; intervenuta prescrizione del reato decorrente dal sequestro dell'area del 15/2/2017); apparenza della motivazione sulla sussistenza del vincolo paesaggistico (si contestava che l'area fosse sottoposta a vincolo); erronea interpretazione dell'art. 3, lett. e.5), d.lgs. n.380/2001 e principio di tassatività (si sosteneva che la norma non può essere estesa a manufatti come le botti); travisamento della prova e motivazione apparente quanto alla esclusione della punibilità per particolare tenuità; carenza di motivazione e travisamento circa l'esistenza di un danno risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte di appello, pur avendo ricevuto la memoria difensiva via PEC, non l'ha menzionata né ha affrontato gli argomenti in essa contenuti. Inoltre la Cassazione ha rilevato che la Corte di appello non ha tenuto conto del sequestro dell'immobile (avvenuto il 15/2/2017 secondo il ricorrente) e quindi della decorrenza della prescrizione. Alla luce di ciò i reati sono stati ritenuti estinti per prescrizione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 121 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'inosservanza implicasse vizio di motivazione: la memoria difensiva trasmessa non è stata considerata e ciò costituisce motivo fondato di annullamento
art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norma citata in relazione alle fattispecie contestate (disciplinanti il regime edilizio); la pronuncia di Cassazione non ha risolto il merito applicativo, avendo deciso per la prescrizione
art. 3, lett. e.5), d.lgs. n. 380/2001
Oggetto di censura del ricorrente per eccesso di estensione applicativa (principio di tassatività): la Corte di appello non è stata valutata nel merito dalla Cassazione, la quale si è fermata alla questione processuale e alla prescrizione
art. 181, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Norma collegata alla tutela del paesaggio; il ricorrente contestava l'esistenza del vincolo paesaggistico sull'area, ma la Cassazione ha annullato per prescrizione senza decidere nel merito su tale questione
Massime di principio
- Se il difensore invia una memoria o documentazione via PEC prima dell'udienza, il giudice d'appello deve esplicitamente considerarla; la mancata menzione può costituire vizio di motivazione ed essere causa di annullamento in Cassazione (art. 121 c.p.p.).
- La prescrizione va calcolata con attenzione alle date di consumo del reato e ad eventuali atti che la sospendano: se il sequestro segna la consumazione e non ci sono condotte successive che interrompono o sospendono il termine, il reato può estinguersi prima della sentenza di appello.
- Quando una questione processuale (es. mancata valutazione di memorie o estinzione per prescrizione) rende inevitabile l'annullamento, la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio evitando di decidere sul merito sostanziale (vincolo paesaggistico, applicazione normativa sostanziale).
- Le contestazioni sul contenuto normativo (es. principio di tassatività e ricaduta di specifiche categorie di manufatti) richiedono una motivazione puntuale del giudice: se il giudice d'appello non affronta adeguatamente tali argomenti, il difensore può sollevare la carenza motivazionale in Cassazione.
- In casi di opere minori o temporanee (es. strutture non infisse al suolo e facilmente rimovibili), è utile produrre e far valutare tempestivamente norme/regolamenti regionali o atti amministrativi che possano incidere sul regime autorizzatorio e sulla qualificazione penale dell'opera.
- Per evitare l'annullamento per motivazione apparente o omissione, le parti devono verificare nel verbale e nella sentenza che tutte le deduzioni rilevanti siano state esaminate e, se omesse, impugnare tempestivamente per vizio di motivazione.
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