Salta al contenuto
Parere

Parere n. 474/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- contro Comando Generale della Guardia di Finanza, avverso comunicazione di inidoneità al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli anno accademico 2025/2026;

Giustizia amministrativa202501081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della comunicazione di non idoneità all'accertamento dell'idoneità attitudinale nel concorso per il reclutamento di 1.198 allievi marescialli della Guardia di finanza per l'anno accademico 2025/2026, nonché degli atti presupposti e del bando.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il giudizio di non idoneità attitudinale comunicato il 4 luglio 2025, deducendo violazione del bando e delle norme tecniche di selezione, errore nel metodo di accertamento, difetto del presupposto, erronea valutazione o travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, nonché eccesso di potere e contraddittorietà della motivazione. Ha evidenziato che, in un precedente concorso per allievi marescialli, aveva superato anche gli accertamenti psico-attitudinali e che la relazione dello psicologo del 3 luglio 2025 aveva riportato valutazioni positive, mentre i periti selettori e la Sottocommissione avevano espresso un giudizio negativo nelle aree socio-relazionale, gestionale e dell'assunzione del ruolo. Ha inoltre formulato domande di accertamento e condanna e chiesto, in via cautelare, di poter proseguire l'iter selettivo. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità delle domande diverse dall'annullamento e ha sostenuto la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale, l'autonomia della singola procedura concorsuale e l'irripetibilità dell'accertamento attitudinale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. In via preliminare ha escluso che il ricorso straordinario possa contenere domande di accertamento, condanna, facere specifico o risarcimento, essendo ammessa soltanto l'azione di annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità. Nel merito ha dichiarato inammissibili le censure rivolte a ottenere una rivalutazione sostitutiva delle valutazioni attitudinali, in quanto espressione di discrezionalità tecnica sindacabile soltanto in presenza di macroscopica illogicità, travisamento evidente o abnormità. Ha inoltre affermato che l'accertamento attitudinale è riferito alla singola procedura e non è ripetibile in un diverso contesto, né può essere invalidato dal superamento di precedenti concorsi o da valutazioni effettuate da organismi diversi, salvo abnormità, malfunzionamento degli strumenti o alterazione sostanziale dei protocolli. Esaminata la documentazione, ha ritenuto che il procedimento fosse stato svolto con accuratezza, nel rispetto del bando, del quadro regolamentare, delle norme tecniche e delle garanzie procedimentali. Il ricorso è stato quindi respinto e l'istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Ammissibilità delle domande diverse dall'annullamento

Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, sono proponibili soltanto domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi per motivi di legittimità. Sono pertanto estranee al rimedio le domande di accertamento, condanna, facere specifico e risarcimento, sia per equivalente sia in forma specifica.

Limiti del sindacato sulle valutazioni attitudinali

Le valutazioni psico-attitudinali della commissione costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice. Il sindacato è ammesso soltanto in presenza di profili macroscopici ed evidenti di illogicità, travisamento dei fatti o abnormità, adeguatamente allegati dal ricorrente.

Irripetibilità dell'accertamento attitudinale

L'accertamento attitudinale deve svolgersi nel contesto della singola procedura concorsuale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti. Non è normalmente ripetibile fuori da quel contesto, poiché il risultato può risentire del diverso momento, ambiente e stato emotivo del candidato.

Irrilevanza di precedenti giudizi favorevoli

Il superamento di precedenti prove attitudinali, anche nell'ambito di concorsi analoghi, non vincola la commissione della nuova procedura e non rende di per sé illegittimo il successivo giudizio di non idoneità. Rilevano le condizioni accertate al momento della nuova prova.

Regolarità del procedimento concreto

Dalla documentazione acquisita è emerso che l'accertamento dell'idoneità attitudinale è stato svolto nel rispetto del bando, del quadro regolamentare, delle norme tecniche e delle garanzie procedimentali; non sono stati ravvisati vizi macroscopici tali da giustificare l'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, limitato alle azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; non consente domande di accertamento, condanna, facere specifico o risarcimento.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale base normativa per la presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • art. 17 del bando di concorso

    l'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito

    La verifica attitudinale deve essere riferita allo specifico profilo ideale richiesto dall'amministrazione per il ruolo oggetto della selezione.

  • determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523/13, come modificata dalla determinazione n. 248517/15

    Definisce le modalità tecniche dell'iter per valutare il possesso dell'idoneità attitudinale in relazione allo specifico profilo professionale.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; il Consiglio non ha ravvisato violazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio e consente esclusivamente domande di annullamento per motivi di legittimità; sono estranee le azioni di accertamento, condanna, facere specifico e risarcimento.
  • Le valutazioni psico-attitudinali delle commissioni concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di vizi macroscopici ed evidenti, quali illogicità manifesta, travisamento dei fatti o abnormità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.
  • L'accertamento attitudinale è riferito alla singola procedura concorsuale e deve essere svolto in condizioni sostanzialmente uniformi per tutti i candidati; di regola non può essere ripetuto fuori dal contesto concorsuale, salvo anomalie degli strumenti diagnostici, alterazioni sostanziali dei protocolli o rivalutazione tecnica di prove già documentate.
  • Il superamento di precedenti prove attitudinali o l'esistenza di valutazioni favorevoli rese in altre procedure non vincola la commissione della nuova selezione e non invalida, di per sé, il successivo giudizio di inidoneità, poiché rilevano le condizioni del candidato al momento della nuova prova.

Non idoneità attitudinale nel concorso per allievi marescialli della Guardia di finanza

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un candidato contro la comunicazione di non idoneità all'accertamento attitudinale nel concorso per il reclutamento di 1.198 allievi marescialli della Guardia di finanza per l'anno accademico 2025/2026. Il ricorrente ha impugnato anche il bando e gli atti della commissione, chiedendo inoltre misure cautelari per poter proseguire l'iter selettivo.

Fatti e posizione del ricorrente

Il candidato aveva partecipato alla procedura concorsuale per il 97° corso e, in precedenza, aveva superato tutte le prove di un diverso concorso per il 96° corso, compresi gli accertamenti psico-attitudinali. Nel nuovo concorso, dopo i test e i colloqui svolti presso il Centro di reclutamento, una relazione dello psicologo del 3 luglio 2025 aveva riportato valutazioni positive. Il giorno successivo, tuttavia, la Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale gli aveva comunicato il giudizio di non idoneità, riferito alle aree socio-relazionale, gestionale e dell'assunzione del ruolo.

Motivi di ricorso

Il ricorrente ha dedotto la violazione del bando e delle norme tecniche applicabili, l'errore nel metodo di accertamento, il difetto del presupposto, l'erronea valutazione o il travisamento dei fatti, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento.

In particolare, ha contestato l'assenza di una motivazione specifica e ha sottolineato l'apparente contraddizione tra il giudizio positivo espresso dallo psicologo e le valutazioni negative dei periti selettori. Ha inoltre evidenziato la distanza temporale ridotta rispetto al precedente concorso, nel quale aveva superato gli stessi accertamenti, e ha prospettato ulteriori contrasti tra i risultati dei test, la relazione psicologica e il giudizio collegiale relativo alle capacità relazionali, gestionali e di assunzione del ruolo.

Posizione dell'amministrazione

L'amministrazione ha eccepito che il ricorso straordinario non consente il riesame sostitutivo della valutazione attitudinale né l'imposizione di un facere all'amministrazione. Ha richiamato la discrezionalità tecnica della commissione, l'art. 17 del bando e le determinazioni del Comandante Generale della Guardia di finanza che disciplinano l'iter tecnico di valutazione.

Ha inoltre sostenuto che il giudizio reso in un precedente concorso non vincola la commissione della nuova procedura e che l'accertamento attitudinale è irripetibile, in quanto riferito alle condizioni del candidato nel particolare contesto temporale ed emotivo della selezione.

Limiti del ricorso straordinario

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente escluso la proponibilità delle domande di accertamento e condanna. Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è un rimedio impugnatorio diretto all'annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.

Sono quindi estranee a tale rimedio le azioni di accertamento, le domande di condanna a un facere specifico e le azioni risarcitorie, sia per equivalente sia in forma specifica. Il richiamo è stato fatto, tra gli altri, ai pareri e alle decisioni del Consiglio di Stato, Sezione I, nn. 1401/2021, 1/2020, 2878/2019, 1867/2021, 135/2024, 940/2021 e 168/2021.

Sindacato sulle valutazioni tecnico-attitudinali

Le censure che mirano a sostituire la valutazione del giudice a quella della commissione sono state ritenute inammissibili. Il procedimento di accertamento attitudinale segue un iter metodologico regolato dal bando e dalle norme tecniche ed è caratterizzato da discrezionalità tecnica.

Il controllo giurisdizionale è possibile, ma ha natura esterna e debole: può riguardare soltanto vizi immediatamente percepibili, come macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o abnormità della valutazione. Il ricorrente deve fornire allegazioni fattuali idonee a offrire almeno un ragionevole principio di prova di tali anomalie.

Il parere richiama, in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3256/2021 e n. 4975/2003, secondo cui l'esame attitudinale affidato alla speciale commissione non è sostituibile con valutazioni equivalenti e le conclusioni della commissione non sono sindacabili quando risultino regolari le indagini e gli esami previsti.

Irripetibilità della prova e autonomia della procedura

Il Consiglio ha ribadito che i requisiti di idoneità devono essere verificati durante la procedura concorsuale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti. La ripetizione della prova in un momento diverso e in un diverso contesto emotivo potrebbe produrre un risultato differente e compromettere la par condicio.

Sono pertanto irripetibili, in linea generale, i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi. Eccezioni possono configurarsi in caso di dimostrato malfunzionamento o alterazione degli strumenti diagnostici, sostanziale alterazione dei protocolli di raccolta dei campioni oppure, nei limiti della documentazione disponibile, per la sola rivalutazione tecnica delle prove già svolte.

Il parere richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 7325/2020, Cons. Stato, Sez. II, n. 8339/2022, il parere della Sezione I n. 1314/2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 3764/2021. Da tali precedenti ricava anche l'irrilevanza, salvo abnormità, di valutazioni psico-attitudinali o medico-legali svolte fuori dalla medesima procedura da organismi diversi da quelli istituzionalmente competenti.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto che il procedimento fosse stato svolto con accuratezza e nel pieno rispetto del bando, del quadro regolamentare, delle norme tecniche e delle garanzie procedimentali. Il precedente superamento di un concorso analogo non è stato considerato sufficiente a mettere in discussione il nuovo giudizio, poiché ogni procedura concorsuale conserva la propria autonomia e la valutazione deve riferirsi alle condizioni esistenti al momento della prova.

Le censure sono state quindi ritenute in parte inammissibili, perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito tecnico, e in parte infondate, non essendo emersi vizi macroscopici o abnormità della valutazione.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. L'esame dell'istanza cautelare è stato assorbito. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.