Sentenza n. 182/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di d.a.spo. del Questore di Catanzaro prot. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Catanzaro che imponeva un DASPO della durata di otto anni per condotte provocatorie tenute durante una partita di calcio
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, il difetto di motivazione e l'eccesso di potere. La condotta contestata consisteva nell'essersi arrampicato sul pannello divisorio tra il settore dei tifosi della propria squadra e quello degli ospiti, rivolgendo invettive provocatorie ai tifosi avversari, dopo il pareggio della propria squadra. Il ricorrente ha sostenuto che il comportamento fosse una reazione all'essere stato colpito da una moneta, che non avesse provocato altro che reazioni verbali, che non fosse sfociato in violenza, che non avesse comportato lo scavalcamento del settore e che non rientrasse nelle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 401/1989. Ha inoltre contestato, per violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione, la durata di otto anni del divieto, considerata eccessiva rispetto alle caratteristiche concrete della condotta.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure relative ai presupposti del DASPO e al difetto di motivazione quanto all'an della misura. Ha ritenuto che l'arrampicamento sul pannello divisorio accompagnato da invettive provocatorie verso la tifoseria avversaria fosse una condotta evidentemente idonea a provocare reazioni e a innescare tafferugli o episodi di violenza, anche se questi erano stati scongiurati dal tempestivo intervento degli steward e delle forze dell'ordine. Trattandosi di misura preventiva, non era necessaria la prova di una concreta lesione dell'ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi ragionevole di pericolosità fondata su elementi di fatto; il precedente DASPO del 2013 rafforzava la prognosi relativa alla capacità del destinatario di generare disordini. Il TAR ha invece accolto la censura sulla durata: pur essendo applicabile, in presenza di un precedente DASPO, una durata compresa tra cinque e dieci anni, la fissazione concreta in otto anni richiedeva un'adeguata motivazione e risultava sproporzionata rispetto al fatto, che non era sfociato in episodi di violenza. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente alla durata di otto anni, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive [...] nei confronti di coloro che [...] risultino avere tenuto [...] una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico.
Il DASPO è una misura preventiva adottabile anche in assenza di un episodio di violenza consumato, quando la condotta, valutata sulla base di elementi di fatto, presenti una concreta idoneità prognostica a provocare turbative dell'ordine o pericoli per la sicurezza pubblica.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
la durata del nuovo divieto [...] non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni
La previsione di una forbice edittale non esonera l'autorità dall'obbligo di motivare la scelta della durata concreta e di rispettare il principio di proporzionalità in rapporto alle caratteristiche della condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO può essere disposto quale misura preventiva anche quando la condotta non abbia prodotto una lesione effettiva dell'ordine pubblico o non sia sfociata in un reato o in episodi di violenza consumati, purché, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, essa presenti una ragionevole e altamente attendibile idoneità a provocare violenza, minaccia, intimidazione o turbative dell'ordine pubblico.
- La valutazione dei presupposti del DASPO può fondarsi su una prognosi di pericolosità secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell'accertamento penale.
- La fissazione della durata del DASPO all'interno della forbice prevista dalla legge richiede una motivazione specifica e coerente con la concreta gravità della condotta, anche quando il destinatario sia già stato sottoposto a un precedente DASPO.
- La durata del DASPO è illegittima per violazione della proporzionalità quando, in assenza di adeguata motivazione, venga fissata in misura elevata rispetto a una condotta provocatoria che non sia concretamente sfociata in episodi di violenza; in tal caso è annullabile la sola statuizione relativa alla durata, con possibilità di riesercizio del potere amministrativo.
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