Sentenza n. 3323/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - dell'esito della prova scritta svolta il giorno 23 ottobre 2025 inerente al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia (codice 02) per come pubblicato il 29 ottobre 2025 sul Portale InPA; - della prova stessa, nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché di ogni altro atto istruttorio sotteso all’inidoneità del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuto, tra cui: a. i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c. gli avvisi di assegnazione di sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; d. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; e. l’avviso recante “Aggiornamento del 29 ottobre 2025: Esiti prova scritta pubblicati in data 22 ottobre 2025 del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato del ricorrente; f. le FAQ pubblicate il 04 ottobre 2025, ove necessario; g. la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; h. la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; i. l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; l. le istruzioni per lo svolgimento della prova scritta pubblicate il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarato idoneo nonché ammesso alla fase successiva; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta, e ad ammetterlo alla successiva fase; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di assistenti presso il Ministero della Giustizia, con attribuzione del punteggio di 20,50/30 e dichiarazione di non idoneità, nonché i quesiti n. 8 e n. 26
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'esito della prova scritta sostenuta il 23 ottobre 2025, deducendo l'erroneità o l'ambiguità di due quesiti. Il quesito n. 8 chiedeva un sinonimo di "indulgenza", indicando come risposta del ricorrente "clemenza" e come risposta dell'Amministrazione "tolleranza". Il quesito n. 26 chiedeva di completare la proporzione verbale "Giustizia: pace = X: colomba", indicando come risposta corretta "spada", mentre il ricorrente aveva scelto "donna". Con riguardo al quesito n. 26, il ricorrente ha dedotto l'ambiguità della domanda, ritenendo plausibili due risposte tra quelle proposte. Ha inoltre chiesto la rettifica in melius del punteggio, l'accertamento dell'idoneità e l'ammissione alla fase successiva del concorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al quesito n. 8, poiché la Commissione esaminatrice è intervenuta in autotutela con verbale del 23 dicembre 2025. Ha invece respinto le doglianze relative al quesito n. 26, richiamando un precedente della stessa Sezione: l'Amministrazione aveva adeguatamente dimostrato il rapporto di equivalenza tra il termine "giustizia" e il simbolo della "spada", caratteristico dell'iconografia classica della dea Iustitia, mentre la risposta "donna" non esprimeva un significato neutro analogo. Nonostante l'infondatezza della contestazione sul quesito n. 26, l'intervento in autotutela sul quesito n. 8 ha consentito al ricorrente di raggiungere il punteggio di 21,5/30, superiore alla soglia minima di 21/30, superando così la prova di resistenza e conseguendo l'idoneità. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con compensazione integrale delle spese per la soccombenza reciproca e il tempestivo intervento in autotutela dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare
La causa può essere definita con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano trascorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l'istruttoria.
art. 74 c.p.a.
si richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo a un precedente conforme nella motivazione della sentenza semplificata.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione interviene in autotutela sul quesito di una prova concorsuale contestato dal candidato, la relativa controversia può essere dichiarata cessata quanto a quel quesito, mentre il giudizio può proseguire sulle ulteriori contestazioni rimaste controverse.
- In una prova concorsuale, la contestazione di un quesito per ambiguità non è fondata quando l'amministrazione dimostri, anche mediante elementi illustrativi e iconografici, la riconducibilità univoca della risposta indicata come corretta al rapporto logico richiesto dalla domanda.
- Ai fini della prova di resistenza, la contestazione di un quesito concorsuale è rilevante se la rettifica del punteggio consente al candidato di superare la soglia minima di idoneità; in tal caso, anche l'accoglimento riferito a un solo quesito può determinare l'accoglimento parziale del ricorso e l'ammissione alla fase successiva.
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