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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 4519 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato le intimazioni di pagamento e le relative cartelle, per un importo complessivo di Euro 1.254,98, contestando l'inesistenza o invalidità delle notificazioni. In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973 e degli artt. 148 e 149 c.p.c., l'assenza dei requisiti dell'agente notificatore, la mancanza della sottoscrizione del messo notificatore, dell'indicazione del responsabile del procedimento e dell'organo giurisdizionale competente. Ha inoltre chiesto la produzione degli originali delle cartelle e l'annullamento degli atti. L'Agente della riscossione ha eccepito la tardività del ricorso e la regolarità delle notifiche, sostenendo anche che eventuali vizi fossero sanati dal raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo invalide le notifiche di due cartelle, identificate dai numeri finali 6960 e 9154. L'Agente della riscossione ha proposto appello, sostenendo che l'obbligo di inviare la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario fosse sorto soltanto con la legge n. 31/2008 e che le notifiche fossero anteriori. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Siracusa, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, rilevando che, per le notifiche fiscali effettuate a persona diversa dal destinatario, l'invio della raccomandata informativa A/R era comunque obbligatorio ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del DPR 602/1973, applicabile dal 4 luglio 2006. L'Agente della riscossione è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 190,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26 del DPR 602/1973

    Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento. Nel caso concreto, la validità della notifica è stata valutata anche in relazione alle regole del codice di procedura civile richiamate per gli atti fiscali.

  • Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile

    Le disposizioni generali sulle notificazioni si applicano alle notifiche degli atti fiscali in forza dell'art. 60 del DPR 602/1973.

  • Art. 139 del codice di procedura civile

    Quando l'atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, in caso di assenza di quest'ultimo, deve essere inviata una raccomandata informativa. La Commissione ha ritenuto tale adempimento sempre necessario nel caso esaminato.

  • Art. 148 del codice di procedura civile

    Richiamato dal contribuente in relazione ai requisiti formali della relazione di notificazione e alla documentazione dell'attività notificatoria.

  • Art. 149 del codice di procedura civile

    Richiamato dal contribuente in relazione alle modalità di notificazione a mezzo posta e ai relativi adempimenti.

  • Art. 60, comma 1, lett. b-bis, del DPR 602/1973

    Secondo la Commissione, dal 4 luglio 2006 impone, per le notifiche degli atti fiscali effettuate a persona diversa dal destinatario, il rispetto delle regole degli artt. 137 e seguenti c.p.c., compreso l'invio della raccomandata informativa A/R.

  • Legge n. 31/2008

    L'Agente della riscossione sosteneva che l'obbligo della raccomandata informativa fosse sorto soltanto con questa legge; la tesi è stata respinta, poiché la Commissione ha individuato tale obbligo già nella disciplina applicabile dal 4 luglio 2006.

  • D.M. Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 e legge n. 27 del 24 marzo 2012

    Richiamati per la liquidazione delle spese e degli onorari di giudizio posti a carico dell'Agente della riscossione.

Massime di principio

  • Quando una cartella o un atto fiscale viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare non solo la consegna materiale, ma anche l'invio della raccomandata informativa prevista dalla disciplina delle notificazioni.
  • L'assenza della raccomandata informativa può determinare l'invalidità della notificazione e impedire il perfezionamento della conoscenza legale dell'atto, con conseguenze sui termini per impugnarlo.
  • La verifica della validità della notifica deve tenere conto della normativa vigente alla data concreta della notificazione; non è sufficiente richiamare in modo generico una modifica legislativa successiva.
  • In caso di contestazione, l'Agente della riscossione deve poter dimostrare documentalmente le modalità della notifica, il soggetto che ha ricevuto l'atto e l'avvenuto invio della raccomandata informativa, quando necessaria.
  • L'eccezione secondo cui il vizio sarebbe sanato dal raggiungimento dello scopo non è automaticamente decisiva: va valutata alla luce del tipo di vizio e dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • La decisione riguarda specificamente le cartelle la cui notifica è stata ritenuta invalida; non implica necessariamente l'annullamento indiscriminato di ogni atto fiscale, ma richiede una verifica separata della notifica di ciascuna cartella.

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