Provvedimento del 17/01/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello telematico per chiedere il finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 in Sardegna. Definisce i soggetti ammessi, la documentazione da presentare al finanziatore, le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e le regole di utilizzo o cessione del credito d’imposta.
Approvazione del modello di comunicazione per il finanziamento dei tributi sospesi in Sardegna
Approvazione del modello per il finanziamento dei tributi sospesi in Sardegna
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approva il modello di comunicazione, con relative istruzioni, destinato all’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi per effetto degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna. Il documento disciplina anche i soggetti legittimati, le modalità di presentazione telematica e l’utilizzo del credito d’imposta connesso al finanziamento.
Ambito applicativo e soggetti interessati
Il modello è utilizzato da:
- persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che hanno subito danni e che alla data del 18 novembre 2013 avevano la residenza oppure la sede operativa nei comuni individuati dai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 novembre e del 20 dicembre 2013;
- soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che hanno subito danni e che alla medesima data avevano la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati dai medesimi decreti.
Le istruzioni ribadiscono che la sospensione riguarda i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 in Sardegna e che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi devono essere effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Finalità del finanziamento e documentazione richiesta
L’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, consente ai soggetti danneggiati di chiedere a soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti negli stessi territori un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, con durata massima di due anni, per far fronte al pagamento dei tributi sospesi.
Per accedere al finanziamento, il contribuente deve presentare al soggetto finanziatore:
- un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i danni subiti e il nesso di causalità con l’evento alluvionale di novembre 2013;
- copia della comunicazione telematicamente presentata all’Agenzia delle Entrate;
- la ricevuta che attesta la corretta trasmissione della comunicazione.
Trasmissione telematica della comunicazione
La comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite i soggetti indicati dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Il provvedimento prevede l’utilizzo del software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento. Nelle istruzioni è indicato il prodotto informatico denominato “All2014”.
La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate; la prova dell’avvenuta presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia.
Utilizzo e cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 151 del 2013:
- è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza limiti di importo;
- può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Il provvedimento stabilisce inoltre che il credito può essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile; il cessionario lo utilizza in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario.
Contenuto del modello
Il modello di comunicazione è composto da due pagine:
- la prima contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene i dati identificativi del contribuente, la sottoscrizione, l’impegno alla presentazione telematica e il quadro A.
Gli importi devono essere indicati in euro con arrotondamento all’unità secondo il criterio matematico: per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.
Dati identificativi del contribuente e del rappresentante
Per le persone fisiche devono essere indicati codice fiscale, attività economica, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita. Se la nascita è avvenuta all’estero, nello spazio del comune va indicato solo lo Stato estero di nascita.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati:
- denominazione o ragione sociale;
- natura giuridica, in forma contratta secondo la tabella richiamata nelle istruzioni UNICO;
- eventuale codice fiscale della società, se il rappresentante legale è una società.
Per i soggetti non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione, devono essere compilati anche:
- Stato estero di residenza;
- codice Stato estero;
- codice di identificazione fiscale estero.
Devono inoltre essere riportati i dati del rappresentante legale o, in mancanza, dell’amministratore anche di fatto o del rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione, con il relativo codice carica desunto dalle istruzioni UNICO.
Presentazione telematica e adempimenti dell’intermediario
La trasmissione può essere effettuata:
- direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente appartiene a un gruppo societario;
- tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, quali professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti.
In caso di invio tramite intermediario:
- l’intermediario deve rilasciare l’impegno a trasmettere telematicamente i dati;
- deve consegnare al contribuente un esemplare della comunicazione trasmessa, conforme al modello approvato;
- deve fornire copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione.
Il richiedente deve conservare la documentazione e sottoscrivere l’istanza a conferma dei dati indicati.
Quadro A – dati relativi ai pagamenti
Nel Quadro A, Sezione I, devono essere indicati gli importi dei pagamenti sospesi dal 18 novembre 2013 al 20 dicembre 2013, distinti in base alle sezioni del modello F24:
- Sezione Erario;
- Sezione Regioni;
- Sezione IMU e altri tributi locali;
- Altri pagamenti, per importi dovuti con modalità diverse dal modello F24.
La somma dei righi deve essere riportata nel rigo “Totale”.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 dicembre 2013;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- articolo 1260 del codice civile.
È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 15 gen 2014Provvedimento del 15/01/2014
- Provvedimento · 15 gen 2014Provvedimento del 15/01/2014
- Provvedimento · 15 gen 2014Provvedimento del 15/01/2014
- Provvedimento · 15 gen 2014Provvedimento del 15/01/2014
- Provvedimento · 15 gen 2014Provvedimento del 15/01/2014
- Provvedimento · 15 gen 2014Provvedimento del 15/01/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →