Sentenza n. 1450/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro n. 4923 del 05.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, fino all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, n. 4923 del 5 dicembre 2023. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per cinque anni scolastici, condannando il Ministero agli adempimenti necessari per attribuire l’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva integralmente eseguito il giudicato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione. Ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’esecuzione del giudicato era intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal giudicato presupposto quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Quando la pretesa dedotta in un giudizio di ottemperanza viene integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna alle spese: se l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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