Cassazione Penale, Sentenza n. 34044/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2 l. fall. e 217 l. fall., per aver erroneamente ricostruito l'elemento soggettivo e per aver sovrapposto due ipotesi alternative (sottrazione/occultamento/omessa consegna delle scritture, che richiede dolo specifico, e tenuta irregolare delle scritture che integra dolo generico), non avendo i giudici di merito individuato correttamente quale fattispecie concreta corrisponde alla condotta contestata e senza approfondire la sussistenza del dolo specifico; (2) violazione in relazione all'art. 81, comma finale, c.p. circa la valutazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena in caso di continuazione; (3) violazione di legge in ordine al calcolo della pena complessiva con riferimento agli artt. 133 c.p., 81 c.p. (cpv.) e 219 l. fall. Il ricorrente denunciava inoltre la confusione tra la mancata consegna delle scritture al curatore e la mancata tenuta delle scritture nei tre anni antecedenti il fallimento, con conseguente possibile riconduzione alla fattispecie di bancarotta semplice (art. 217).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato nei limiti indicati: ha censurato la sovrapposizione operata dai giudici di merito tra le due ipotesi alternative di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 l. fall., e l'erronea applicazione dell'elemento soggettivo (i giudici avevano utilizzato argomentazioni proprie della fattispecie a dolo generico laddove la condotta omissiva avrebbe richiesto l'accertamento del dolo specifico). In conseguenza di ciò la decisione impugnata è stata annullata nella parte interessata e la vicenda rinviata al merito per nuovo esame, con indicazione di chiarire la fattispecie concreta contestata e di approfondire la sussistenza del dolo richiesto. Sulla base del testo fornito non risultano invece decise le altre censure (2° e 3° motivo), che presumibilmente dovranno essere valutate in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
"scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori"
La norma contempla ipotesi alternative: occultamento/sottrazione delle scritture (o loro omessa consegna/omessa tenuta in taluni casi assimilata) che richiede dolo specifico, e la tenuta irregolare delle scritture (che presuppone l'esistenza di libri esaminabili) che è reato a dolo generico. Il giudice deve individuare quale delle due ipotesi concrete si realizza e valutare l'elemento psicologico corrispondente.
art. 217, legge fallimentare
Rilevante per la qualificazione della condotta omissiva di mancata tenuta delle scritture nei tre anni antecedenti al fallimento: tale condotta, sul piano oggettivo, può coincidere con la fattispecie di bancarotta semplice e richiede una diversa valutazione rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale.
art. 81, comma finale, codice penale
Regola la determinazione della pena quando i reati sono riconosciuti come continuazione; il giudice deve individuare il reato più grave fra quelli continuati per fissare la pena complessiva. La corretta individuazione del reato più grave dipende dalla precisa qualificazione della fattispecie concreta.
art. 133 codice penale
Principi generali di determinazione della pena che intervengono nella determinazione della pena complessiva e devono essere applicati correttamente in combinazione con le regole sulla continuazione.
art. 219, legge fallimentare
Norma rilevante per la determinazione della pena in materia di reati fallimentari e per la modalità di calcolo quando si applicano più sentenze; il suo corretto utilizzo dipende dall'esatta qualificazione delle condotte contestate.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione dei motivi di ricorso in Appello e in Cassazione secondo i termini procedurali, rilevante per la formulazione e ammissibilità dei motivi presentati dal ricorrente.
art. 611 c.p.p. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150)
Regola il rito e la trattazione del ricorso in Cassazione (es.: trattazione su richiesta); qui evocata per descrivere la modalità di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'imputazione è formulata in maniera alternativa tra occultamento/sottrazione delle scritture e tenuta irregolare, il giudice deve scegliere e motivare chiaramente quale delle due ipotesi concrete realizza la condotta e non sovrapporle.
- La sottrazione/occultamento (o assimilata omessa consegna) delle scritture contabili integra normalmente una fattispecie a dolo specifico: è necessario provare l'intento di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
- La tenuta irregolare delle scritture (fra le ipotesi della medesima norma) è reato a dolo generico e presuppone l'esistenza di scritture effettivamente rinvenute ed esaminate; non può essere ricavata automaticamente dalla semplice assenza di documentazione.
- Se la condotta oggettiva riferibile all'imputato è l'omessa tenuta delle scritture nei tre anni antecedenti il fallimento, occorre valutare anche la possibilità di riconduzione alla bancarotta semplice (art. 217 l. fall.) e non attribuire d'ufficio la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale senza adeguata prova del dolo specifico.
- Nelle ipotesi di continuazione fra reati, la determinazione della pena complessiva richiede l'individuazione del reato più grave; tale scelta dipende dalla corretta qualificazione dei singoli reati e incide sul calcolo finale della pena.
- I giudici devono fornire una motivazione analitica sull'elemento soggettivo, collegando eventuali elementi fattuali (es. debiti consistenti, condotte antecedenti, dichiarazioni dell'imputato) alla prova del dolo specifico, se contestato.
- In caso di dubbio sulla fattispecie concreta e sull'elemento psicologico, la corte di legittimità può annullare con rinvio per consentire un nuovo esame di merito adeguatamente motivato.
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