Cassazione Penale, Ordinanza n. 21451/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno che gli aveva applicato la pena richiesta ex art. 444 c.p.p. per più violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo, in sostanza, che dagli atti emergessero condizioni per una declaratoria immediata di non punibilità. La Corte ha però rilevato che, per i ricorsi contro sentenze di patteggiamento proposti dopo il 3 agosto 2017, sono deducibili solo i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto il motivo estraneo a tale perimetro e comunque infondato, osservando che il giudice di merito aveva dato conto delle risultanze investigative, della corretta determinazione della pena e dell'assenza di condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama il patteggiamento, quale rito negoziale che limita l'ampiezza delle censure proponibili in cassazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
per i ricorsi avverso sentenze di patteggiamento, dopo la riforma, ammette solo motivi specifici e tassativi
art. 129 c.p.p.
il proscioglimento immediato va dichiarato solo se dagli atti emergono evidenti cause di non punibilità; nel patteggiamento la relativa motivazione può essere sintetica salvo emergenze concrete
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice per diverse fattispecie in materia di stupefacenti oggetto di patteggiamento
art. 1, comma 51, L. n. 103 del 23 giugno 2017
individua la disciplina temporale applicabile ai ricorsi proposti dal 3 agosto 2017
Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
la motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. nel patteggiamento è necessaria solo in presenza di concreti elementi dagli atti
Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino
conferma il medesimo principio sulla motivazione della sentenza di patteggiamento rispetto all'art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi di ricorso per cassazione sono tassativi e non possono investire in modo generico la valutazione del giudice sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
- Nel rito del patteggiamento la motivazione del giudice sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. può essere essenziale o implicita, salvo che dagli atti o dalle deduzioni difensive emergano elementi concreti e specifici che rendano attuale un possibile proscioglimento.
- Chi concorda la pena rinuncia, per effetto della natura negoziale del rito, a contestare in cassazione il merito dell'accusa e le censure non coerenti con il patto processuale sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento comporta la decisione de plano e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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