Cassazione Penale, Sentenza n. 4596/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione: si assume la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza d'appello che non avrebbe risposto adeguatamente alle osservazioni del consulente tecnico di parte (suggerimento che la vittima stesse attraversando la strada o si fosse girata verso il veicolo); 2) inosservanza o errata applicazione della normativa penale e del Codice della Strada (artt. 589 e 45 c.p., artt. 141 e 142 C.d.S.): si deduce l'assenza di colpa dell'imputato perché, nelle condizioni di buio, strada non illuminata e abbigliamento scuro della vittima, anche rispettando il limite segnaletico non sarebbe stato possibile evitare l'urto (il consulente avrebbe indicato che solo a velocità pari o inferiore a circa 40 km/h si poteva arrestare in tempo); 3) censura sul giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante e mancanza di motivazione in ordine al rilievo dovuto al comportamento della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto fondata la motivazione per relationem della sentenza d'appello che ha condiviso e approfondito la ricostruzione del primo giudice, ritenendo escluso l'attraversamento della vittima sulla base delle lesioni compatibili con investimento frontale; sul secondo motivo ha confermato che, indipendentemente dal limite numerico, il conducente non ha rispettato i canoni di prudenza imposti dall'art. 141 C.d.S. date le condizioni di ora e illuminazione; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo a questioni non dedotte in sede di appello. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato (condanna per omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p., con concessione delle circostanze attenuanti generiche e pena definitiva già fissata in grado di merito) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in complessivi Euro 6.332,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo)
Norma che disciplina l'omicidio colposo: la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato per condotta di guida imprudente e imperita che ha cagionato la morte del pedone.
art. 45 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza generale sulla causalità e natura dell'evento; la Corte non ha ritenuto fondata la ricostruzione che escludesse la colpa dell'imputato.
art. 141 Cod. della Strada
Stabilisce il principio di adeguamento della velocità alle condizioni di tempo, luogo e visibilità: la Corte ha ritenuto che il conducente non abbia osservato la prudenza richiesta anche se il limite numerico era superiore.
art. 142 Cod. della Strada
Disciplina i limiti di velocità; richiamata nella ricostruzione delle circostanze tecniche del sinistro e nel confronto con la perizia tecnica, senza però escludere la responsabilità per mancato rispetto della prudenza.
art. 102 c.p.p. (nomina sostituto processuale)
Richiamato in relazione alla nomina del difensore sostituto; rilevante solo nell'ambito della costituzione di parte civile e della rappresentanza, non decisivo sul merito.
Corte Cost. n.186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio di fissazione della somma da versare alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione 'per relationem' del giudice d'appello è legittima: la Corte può recepire e valorizzare criticamente la motivazione del primo grado se questa ha già risposto alle doglianze.
- Il rispetto del limite numerico di velocità non esclude automaticamente responsabilità se le condizioni di tempo, luogo o visibilità impongono una velocità di prudenza inferiore (art. 141 C.d.S.).
- Il parere del consulente tecnico non è vincolante: il giudice può discostarsene se la valutazione complessiva delle lesioni, delle circostanze e degli elementi probatori suggerisce diversa ricostruzione.
- Questioni non dedotte in sede di appello (es. bilanciamento delle attenuanti) sono inammissibili in Cassazione; le censure devono essere prospettate nei gradi precedenti per essere esaminate.
- In incidenti stradali senza attraversamenti pedonali riconosciuti, il conducente ha comunque l'obbligo di adeguare la velocità e la condotta alla possibilità di presenza di pedoni; analogamente il comportamento del pedone può essere valutato ma non esclude automaticamente la responsabilità del conducente.
- La declaratoria di inammissibilità in Cassazione comporta generalmente condanna alle spese e può determinare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende secondo i criteri giurisprudenziali richiamati.
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