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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25002/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale Militare ha sollevato conflitto positivo di giurisdizione sostenendo che i fatti ascritti a Walter Biot (procacciamento e rivelazione di notizie segrete/riservate, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, rivelazione di segreti militari) erano disciplinati da norme del codice penale militare di pace che risultano lex specialis rispetto alle corrispondenti fattispecie del codice penale ordinario. Pertanto il Tribunale militare chiedeva che la cognizione dei processi fosse attribuita al giudice militare, salvo la contestazione di corruzione (art. 319 c.p.) che non avrebbe corrispondente militare. La questione verteva sulla qualificazione del rapporto tra le norme (concorso apparente per specialità ex art. 15 c.p. ovvero concorso formale) e sull'identità dei fatti tra i procedimenti pendenti davanti ai due giudici.

La decisione

La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile, richiamando una precedente pronuncia (sentenza n. 13649/2022) e motivando che non ricorre il concorso apparente di norme con prevalenza delle fattispecie militari. Le disposizioni ordinarie (artt. 257 e 261 c.p.) hanno un ambito più ampio, comprendendo anche lo spionaggio con finalità politiche, mentre le norme militari (artt. 86 e 88 c.p.m.p.) tutelano specificamente notizie inerenti la forza, preparazione o difesa militare e lo spionaggio militare. Pertanto non opera l'assorbimento ex art. 15 c.p., risultando possibile il concorso formale tra reati e la separazione di competenze: i reati militari restano di competenza dell'A.G. militare e i reati comuni (inclusa la corruzione) dell'A.G. ordinaria. È richiamata anche la vincolatività della decisione della Corte di Cassazione (art. 25 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 88 c.p.m.p.

    Sanziona il procacciamento di notizie militari segrete a scopo di spionaggio; la Corte ha ritenuto che la norma abbia perimetro meno ampio rispetto all'art. 257 c.p. e si riferisca specificamente a notizie sulla forza/preparazione/difesa militare

  • art. 93 c.p.m.p.

    Citato tra i reati contestati in ambito militare; comunque ricondotto nell'insieme delle fattispecie militari con ambito specifico

  • art. 89-bis, n. 1 c.p.m.p.

    Riguarda l'esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio; qualificata come reato militare con ambito circoscritto

  • art. 86 c.p.m.p.

    Prevede la rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio; la Corte ha evidenziato che la norma tutela notizie specifiche di natura militare e non copre lo spionaggio a fini politici

  • art. 94 c.p.m.p.

    Citato fra i reati militari contestati; rientra nell'ambito di tutela militare delineato dalla Corte

  • art. 257 c.p.

    Tipizza il procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio politico o militare; la Corte ha ritenuto questa norma più ampia rispetto alla corrispondente militare, poiché comprende anche finalità politiche

  • art. 261, nn. 1 e 3 c.p.

    Disciplina la rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio; la Corte ha confrontato questa fattispecie con l'art. 86 c.p.m.p. rilevandone differenze di ambito e finalità

  • art. 81, comma secondo c.p.

    Rilevante per la valutazione delle circostanze e delle pene connesse alle imputazioni ordinarie; inserita tra le norme ordinarie oggetto di confronto

  • art. 319 c.p.

    Delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; privo di corrispondente nel codice penale militare e quindi rimane di competenza dell'A.G. ordinaria

  • art. 15 c.p.

    Principio della specialità nel concorso apparente di norme; la Corte ha affermato che non è applicabile nel caso concreto perché le norme ordinarie hanno perimetro più ampio e comprendono finalità politiche non ricomprese dalle norme militari

  • art. 13, comma 2 c.p.p.

    Norma richiamata per ipotesi di concorso formale tra reati: se coesistono reati comuni e militari, può risultare applicabile la regola che porta alla cognizione separata dei rispettivi giudici

  • art. 25 c.p.p.

    Stabilisce la vincolatività della decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione durante il processo; la Corte ha richiamato tale vincolatività in riferimento alla pronuncia già resa

Massime di principio

  • Per decidere il conflitto di giurisdizione occorre confrontare concretamente le fattispecie (azione-evento-dolo) e non limitarsi a sovrapporre le denominazioni normative
  • Il criterio di specialità ex art. 15 c.p. opera solo se la norma speciale è effettivamente più ristretta e ricomprende tutte le ipotesi nelle quali essa rileva; se la norma ordinaria ha ambito più ampio (es. comprende finalità politiche oltre a quelle militari) non si applica la specialità
  • La qualità di militare dell'agente è rilevante ma non sufficiente a trasferire automaticamente la cognizione al giudice militare quando le norme ordinarie tutelano interessi (es. politici) non coperti dalle norme militari
  • Se coesistono reati militari e reati comuni diversi (es. corruzione senza corrispondente militare) è possibile il concorso formale con cognizioni separate: il giudice militare per i reati militari e il giudice ordinario per i reati comuni
  • La valutazione della gravità delle pene e il criterio di attrazione possono essere rilevanti: l'attrazione verso il giudice militare si applica con cautela e in presenza delle condizioni previste dalla giurisprudenza (es. quando il reato comune risulti più grave)
  • Le decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione sono vincolanti per i giudici del processo (art. 25 c.p.p.), quindi decisioni precedenti su identiche questioni orientano la soluzione del conflitto

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